Art. 3.
  Il presente decreto non si applica ai generatori ed ai recipienti a
pressione che, prima dell'entrata in  vigore  del  presente  decreto,
siano  gia'  stati  sottoposti  da  parte  dell'ISPESL  alle  prove e
verifiche di costruzione stabilite dalle  disposizioni  regolamentari
all'epoca in vigore.
  I   generatori  ed  i  recipienti  di  liquido  surriscaldati  gia'
esistenti alla data di pubblicazione del presente  decreto,  dovranno
essere adeguati - per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio -
entro il termine di nove mesi dalle presenti disposizioni.
  A  tale scopo l'utente dovra' presentare apposita relazione tecnica
all'ISPESL ai fini della nuova omologazione dell'impianto.