Art. 2.
   1.  L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 903, e' sostituito dal seguente:
   "Art. 4. - Sono esentati dall'obbligo dell'indicazione del  prezzo
per unita' di misura:
     a)  i  prodotti  preconfezionati che siano esentati dall'obbligo
dell'indicazione  della  quantita'  netta  secondo  quanto   previsto
dall'art.  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 18 maggio
1982, n. 322,  e  successive  modifiche  e  integrazioni  conseguenti
all'attuazione    delle   direttive   comunitarie   in   materia   di
etichettatura dei prodotti alimentari;
     b) i prodotti commercializzati sfusi che, in conformita' con  le
disposizioni  di  esecuzione  della  legge  5  agosto  1981,  n. 441,
modificata da ultimo dalla  legge  10  aprile  1991,  n.  128,  sulla
vendita  a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a
collo;
     c)  i  prodotti  differenti  commercializzati  in   una   stessa
confezione;
     d) i prodotti distribuiti mediante apparecchi automatici;
     e) gli alimenti precucinati o preparati o da preparare contenuti
nello stesso imballaggio;
     f) i prodotti di fantasia;
     g) i gelati monodose;
     h)  i prodotti di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1980, n. 391, nell'ipotesi in cui siano preconfezionati  in
imballaggi   collettivi   costituiti   da   due   o  piu'  imballaggi
preconfezionati  individuali,  destinati   dal   produttore   o   dal
confezionatore  ad essere venduti separatamente, ed i prodotti di cui
all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica  23
agosto   1982,   n.   871,   quando  raggruppano  singoli  pezzi  che
corrispondono a uno dei valori che figurano in una gamma di quantita'
nominale o di capacita' nominale, per la quale sia prevista, ai sensi
del comma 1,  lettera  i)  e  del  comma  2  del  presente  articolo,
l'esenzione  dall'obbligo  dell'indicazione  del prezzo per unita' di
misura;
     i) i prodotti preconfezionati in quantita' prestabilite,  quando
corrispondono a uno dei valori che figurano in una gamma di quantita'
nominale comunitaria o di capacita' nominale comunitaria.
   Sono  altresi'  esentati  dall'obbligo dell'indicazione del prezzo
per unita' di misura fino al 7  giugno  1995  i  prodotti  alimentari
preconfezionati   in   quantita'  prestabilite,  se  commercializzati
secondo gamme di quantita' nominali  o  capacita'  nominali  previste
dalle   norme  vigenti,  i  cui  valori  non  corrispondano  a  gamme
comunitarie,  nonche'  i  prodotti   preconfezionati   in   quantita'
prestabilite  per i quali non sono previste dalle norme vigenti gamme
di quantita' nominali  o  di  capacita'  nominali,  qualora  il  loro
quantitativo  netto sia pari a 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 g
o ml.".