Art. 2. 1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - Sono esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unita' di misura: a) i prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo dell'indicazione della quantita' netta secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, e successive modifiche e integrazioni conseguenti all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari; b) i prodotti commercializzati sfusi che, in conformita' con le disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, modificata da ultimo dalla legge 10 aprile 1991, n. 128, sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo; c) i prodotti differenti commercializzati in una stessa confezione; d) i prodotti distribuiti mediante apparecchi automatici; e) gli alimenti precucinati o preparati o da preparare contenuti nello stesso imballaggio; f) i prodotti di fantasia; g) i gelati monodose; h) i prodotti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, nell'ipotesi in cui siano preconfezionati in imballaggi collettivi costituiti da due o piu' imballaggi preconfezionati individuali, destinati dal produttore o dal confezionatore ad essere venduti separatamente, ed i prodotti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, quando raggruppano singoli pezzi che corrispondono a uno dei valori che figurano in una gamma di quantita' nominale o di capacita' nominale, per la quale sia prevista, ai sensi del comma 1, lettera i) e del comma 2 del presente articolo, l'esenzione dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unita' di misura; i) i prodotti preconfezionati in quantita' prestabilite, quando corrispondono a uno dei valori che figurano in una gamma di quantita' nominale comunitaria o di capacita' nominale comunitaria. Sono altresi' esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unita' di misura fino al 7 giugno 1995 i prodotti alimentari preconfezionati in quantita' prestabilite, se commercializzati secondo gamme di quantita' nominali o capacita' nominali previste dalle norme vigenti, i cui valori non corrispondano a gamme comunitarie, nonche' i prodotti preconfezionati in quantita' prestabilite per i quali non sono previste dalle norme vigenti gamme di quantita' nominali o di capacita' nominali, qualora il loro quantitativo netto sia pari a 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 g o ml.".