Art. 2 
 
  1. Il Ministro della marina mercantile, sentiti l'Istituto centrale
per  la  ricerca  scientifica  e  tecnologica  applicata  alla  pesca
marittima (ICRAP) o gli istituti scientifici del settore operanti nel
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), sulla base di  accertamenti
disposti ed effettuati in relazione ad indicatori obiettivi di ordine
biologico, ambientale ed economico,  dichiara,  entro  trenta  giorni
dalla richiesta delle associazioni  professionali  di  categoria,  la
esistenza  di  eccezionale  calamita'  naturale   o   di   avversita'
meteomarina ovvero ecologica e la  relativa  incidenza  degli  stessi
eventi sulle strutture o sui bilanci economici delle imprese  di  cui
all'articolo 1.