Art. 2 1. Il Ministro della marina mercantile, sentiti l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAP) o gli istituti scientifici del settore operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), sulla base di accertamenti disposti ed effettuati in relazione ad indicatori obiettivi di ordine biologico, ambientale ed economico, dichiara, entro trenta giorni dalla richiesta delle associazioni professionali di categoria, la esistenza di eccezionale calamita' naturale o di avversita' meteomarina ovvero ecologica e la relativa incidenza degli stessi eventi sulle strutture o sui bilanci economici delle imprese di cui all'articolo 1.