Art. 4 1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, nel limite del 5 per cento delle somme complessive disponibili, puo' essere destinata dal Ministro della marina mercantile al finanziamento di ricerche scientifiche concernenti l'impatto degli eventi calamitosi di cui al medesimo articolo 1 sulle attivita' produttive previste dalla presente legge.