Art. 4 
 
  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, nel limite  del  5
per cento delle somme complessive disponibili, puo' essere  destinata
dal Ministro della marina mercantile  al  finanziamento  di  ricerche
scientifiche concernenti l'impatto degli eventi calamitosi di cui  al
medesimo  articolo  1  sulle  attivita'  produttive  previste   dalla
presente legge.