Art. 8 
 
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire  24.450  milioni  per  l'anno   1992,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1992,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  "Interventi  vari
di competenza del Ministero, compreso  l'aumento  del  contributo  in
favore del CIRM,  anche  fermo  biologico  ed  eventi  eccezionali  e
calamitosi". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992 
 
                               COSSIGA 
                                   ANDREOTTI,     Presidente      del
                                   Consiglio dei Ministri 
                                   FACCHIANO, Ministro  della  marina
                                   mercantile 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI