Art. 8 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 24.450 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero, compreso l'aumento del contributo in favore del CIRM, anche fermo biologico ed eventi eccezionali e calamitosi". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FACCHIANO, Ministro della marina mercantile Visto, il Guardasigilli: MARTELLI