Art. 2. 
  1. Per l'anno 1992 le domande per usufruire del contributo  di  cui
all'articolo 1 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, corredate da una  relazione  che  e'  trasmessa
alle Camere. 
  2. Per gli anni 1993 e 1994 le domande, corredate dalla  relazione,
sono presentate entro il 31 marzo di ciascun anno.