Art. 2. 1. Per l'anno 1992 le domande per usufruire del contributo di cui all'articolo 1 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da una relazione che e' trasmessa alle Camere. 2. Per gli anni 1993 e 1994 le domande, corredate dalla relazione, sono presentate entro il 31 marzo di ciascun anno.