Art. 3. 
  1.  Nelle  relazioni  di  cui  all'articolo  2,   le   associazioni
interessate devono dimostrare il concreto  perseguimento  delle  loro
finalita' istituzionali. A tale scopo alle relazioni sono allegati  i
preventivi e i consuntivi dell'attivita' svolta, nonche' le relazioni
sull'attivita' svolta nell'esercizio precedente.