Art. 4. 
  1. Per le finalita' della presente legge e' autorizzata la spesa di
lire 5 miliardi per  ciascuno  degli  anni  1992,  1993  e  1994.  Al
relativo onere si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1992-1994,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento  "Interventi  vari
nel campo sociale (Associazioni di promozione sociale)". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.