Art. 10.
  1.  L'art.  8  della  legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal
seguente:
   "Art. 8  (Decadenza  della  societa'  dalla  gestione  del  fondo;
amministrazione straordinaria e liquidazione della societa'). - 1. Il
Ministro  del  tesoro,  su  proposta della Banca d'Italia, sentito il
Comitato interministeriale per il credito e il  risparmio,  pronuncia
la decadenza della societa' dalla gestione del fondo comune quando la
Banca  d'Italia,  previa  contestazione  degli addebiti, ha accertato
gravi irregolarita' nella gestione della  medesima  o  gravi  perdite
patrimoniali  della  societa'  o del fondo o della SICAV di cui ha la
gestione. La decadenza deve essere  sempre  pronunciata  in  caso  di
insolvenza giudizialmente accertata della societa'.
   2.  Contestualmente alla decadenza, il Ministro del tesoro, se non
autorizza la prosecuzione della gestione del fondo comune a  cura  di
altra  societa',  nomina un commissario per la liquidazione del fondo
secondo le direttive della Banca d'Italia. Si  applicano,  in  quanto
compatibili, gli articoli 2452, 2453 e 2455 del codice civile.
   3.  La  societa'  di  gestione  e'  soggetta alla disciplina della
amministrazione,   straordinaria   e   della   liquidazione    coatta
amministrativa,   con  esclusione  del  fallimento,  ai  sensi  degli
articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938,  n.  141,  e
successive modificazioni e integrazioni".