Art. 10. 1. L'art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Decadenza della societa' dalla gestione del fondo; amministrazione straordinaria e liquidazione della societa'). - 1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, pronuncia la decadenza della societa' dalla gestione del fondo comune quando la Banca d'Italia, previa contestazione degli addebiti, ha accertato gravi irregolarita' nella gestione della medesima o gravi perdite patrimoniali della societa' o del fondo o della SICAV di cui ha la gestione. La decadenza deve essere sempre pronunciata in caso di insolvenza giudizialmente accertata della societa'. 2. Contestualmente alla decadenza, il Ministro del tesoro, se non autorizza la prosecuzione della gestione del fondo comune a cura di altra societa', nomina un commissario per la liquidazione del fondo secondo le direttive della Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2452, 2453 e 2455 del codice civile. 3. La societa' di gestione e' soggetta alla disciplina della amministrazione, straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni".