Art. 11. 1. L'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Disposizioni tributarie). - 1. I fondi comuni di cui all'art. 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ne' all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ne' all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo di imposta. 2. Sull'ammontare del valore netto del fondo proporzionalmente riferito alla componente dell'attivo costituita da titoli di Stato, conti correnti e depositi, titoli obbligazionari e similari ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonche' da quote di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, la societa' di gestione preleva un ammontare pari allo 0,05 per cento. Sull'ammontare del valore netto del fondo proporzionalmente riferito alla rimanente componente dell'attivo, la societa' di gestione preleva un ammontare pari allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25 per cento e' ridotta allo 0,10 per cento sull'ammontare del valore netto del fondo proporzionalmente riferito alla componente dell'attivo rappresentato da azioni e obbligazioni convertibili in azioni di societa', costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attivita' industriali. I valori che costituiscono l'attivo, nonche' il valore netto del fondo, devono essere calcolati come media annua dei valori risultanti dai prospetti di cui alla lettera d) dell'art. 5, relativi alla fine di ciascun mese, tenendo anche conto dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perche' avviato o cessato in corso d'anno. L'ammontare dei prelievi effettuati dalla societa' di gestione deve essere versato dalla medesima alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il trentuno gennaio di ciascun anno a titolo di imposta sostitutiva. 3. I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne di quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. Sui proventi di ogni tipo, ivi comprese le plusvalenze realizzate in sede di riscatto delle quote, percepiti in rapporto alle partecipazioni al fondo assunte da parte di societa' ed enti di cui all'art. 87, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi stessi. A tali fini le societa' di gestione rilasciano, a richiesta degli interessati, attestazione dalla quale devono risultare i dati identificativi del percipiente, l'ammontare dei proventi distribuiti, le somme corrisposte in sede di riscatto e il numero delle quote riscattate. 4. Entro lo stesso termine previsto nel comma 2 la societa' di gestione deve provvedere a presentare annualmente la dichiarazione relativa a ciascuno degli ammontari ivi indicati su apposito modulo, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, allegandovi, oltre alla copia della distinta o al bollettino di versamento dell'imposta sostitutiva, anche il prospetto da cui risulta la composizione del fondo ai fini dell'applicazione delle aliquote previste nel comma 2. Le modalita' di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, nonche' da quelle di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516".