Art. 11.
   1.  L'art.  9  della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal
seguente:
   "Art. 9 (Disposizioni tributarie). - 1.  I  fondi  comuni  di  cui
all'art.  1  non  sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, ne' all'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche,  ne'
all'imposta  locale  sui  redditi. Le ritenute operate sui redditi di
capitale percepiti dai fondi sono a titolo di imposta.
   2. Sull'ammontare del valore  netto  del  fondo  proporzionalmente
riferito  alla  componente dell'attivo costituita da titoli di Stato,
conti correnti  e  depositi,  titoli  obbligazionari  e  similari  ad
eccezione  delle obbligazioni convertibili, nonche' da quote di altri
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, la societa'
di  gestione  preleva  un  ammontare  pari  allo  0,05   per   cento.
Sull'ammontare  del valore netto del fondo proporzionalmente riferito
alla  rimanente  componente  dell'attivo,  la  societa'  di  gestione
preleva  un ammontare pari allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25
per cento e' ridotta allo 0,10 per cento  sull'ammontare  del  valore
netto   del   fondo   proporzionalmente   riferito   alla  componente
dell'attivo rappresentato da azioni e  obbligazioni  convertibili  in
azioni   di  societa',  costituite  in  Italia,  aventi  per  oggetto
esclusivo  o  principale  attivita'   industriali.   I   valori   che
costituiscono  l'attivo,  nonche'  il  valore netto del fondo, devono
essere calcolati come media annua dei valori risultanti dai prospetti
di cui alla lettera d) dell'art. 5, relativi  alla  fine  di  ciascun
mese, tenendo anche conto dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun
valore  perche'  avviato  o  cessato in corso d'anno. L'ammontare dei
prelievi effettuati dalla societa' di gestione  deve  essere  versato
dalla  medesima  alla  sezione  di  tesoreria provinciale dello Stato
entro il trentuno  gennaio  di  ciascun  anno  a  titolo  di  imposta
sostitutiva.
   3.  I  proventi  delle  partecipazioni  ai fondi, tranne di quelle
assunte nell'esercizio  di  imprese  commerciali,  non  concorrono  a
formare  il reddito imponibile dei partecipanti. Sui proventi di ogni
tipo, ivi comprese le plusvalenze  realizzate  in  sede  di  riscatto
delle  quote,  percepiti  in  rapporto  alle  partecipazioni al fondo
assunte da parte di societa' ed enti di cui all'art.  87,  del  testo
unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' riconosciuto un credito d'imposta  pari  al
15 per cento dei proventi stessi. A tali fini le societa' di gestione
rilasciano,  a  richiesta degli interessati, attestazione dalla quale
devono risultare i dati identificativi del  percipiente,  l'ammontare
dei  proventi distribuiti, le somme corrisposte in sede di riscatto e
il numero delle quote riscattate.
   4. Entro lo stesso termine previsto nel comma  2  la  societa'  di
gestione  deve  provvedere  a presentare annualmente la dichiarazione
relativa a ciascuno degli ammontari ivi indicati su apposito  modulo,
conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze,
allegandovi,  oltre  alla  copia  della  distinta  o al bollettino di
versamento  dell'imposta  sostitutiva,  anche  il  prospetto  da  cui
risulta  la  composizione  del  fondo ai fini dell'applicazione delle
aliquote previste nel comma 2.  Le  modalita'  di  effettuazione  dei
versamenti  e  la  presentazione  della  dichiarazione  prevista  nel
presente articolo sono disciplinate dalle  disposizioni  dei  decreti
del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602,
nonche' da quelle di cui al decreto-legge 10  luglio  1982,  n.  429,
convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516".