Art. 12.
  1.  L'art.  10  della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal
seguente:
   "Art. 10 (Disposizioni  penali)  .  -  1.  Gli  amministratori,  i
sindaci, i revisori e i direttori generali di societa' o enti che non
ottemperano  alle  richieste  o  non  si uniformano alle prescrizioni
della Banca d'Italia sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o  con
l'ammenda da lire due milioni a lire quaranta milioni.
   2.   Salvo   che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  gli
amministratori, i sindaci, i revisori  e  i  direttori  generali  che
forniscono  alla  Banca  d'Italia  informazioni false sono puniti con
l'arresto da sei mesi a tre anni.
   3. Il rendiconto, la realizzazione ed il prospetto di cui all'art.
5 sono compresi tra le comunicazioni sociali agli  effetti  dell'art.
2621, n. 1 del codice civile.
   4.  Sono  puniti  con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da
lire tre milioni a lire  cinquanta  milioni  gli  amministratori  che
violano  le disposizioni dei commi 6, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 dell'art.
4.
   5. Ai commissari nominati ai sensi dell'art.  8  si  applicano  le
disposizioni contenute nei commi precedenti.
   6. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la
multa  da  lire  un  milione  a  lire  cinque milioni chiunque, senza
autorizzazione del Ministro del tesoro,  svolge  l'attivita'  di  cui
all'art.  1. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e
la  incapacita'  ad  esercitare  uffici  direttivi  presso  qualsiasi
impresa  di  credito  o  societa'  di gestione di fondi comuni per un
periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore  a  cinque.
La  condanna  comporta, altresi', in ogni caso la confisca delle cose
mobili  e  immobili  che  sono  servite  o  sono  state  destinate  a
commettere il reato.
   7.  I soggetti di cui al comma 5, lettere d), dell'articolo 1, che
non effettuano le comunicazioni previste dall'art. 1,  comma  6,  nel
termine  di  quindici  giorni  dal  momento  in  cui  sono  venuti  a
conoscenza degli eventi e delle situazioni ivi indicati  sono  puniti
con  l'arresto  fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a
lire quaranta milioni. La condanna comporta l'applicazione delle pene
accessorie di cui al comma 6".