Art. 2.
  1.  L'art.  2  della  legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 2 (Istituzione e regolamento del fondo).  -  1.  La  societa'
autorizzata  istituisce  il  fondo  con  deliberazione dell'assemblea
ordinaria la quale contestualmente approva il regolamento  del  fondo
stesso.
   2. Il regolamento stabilisce:
    a) la denominazione e la durata del fondo;
    b)  la  banca  depositaria di cui all'art. 2- bis e le condizioni
per la sua sostituzione;
    c) le modalita' di partecipazione al  fondo,  le  caratteristiche
dei   certificati   di  partecipazione,  i  termini  e  le  modalita'
dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e
del rimborso delle quote nonche' le  modalita'  di  liquidazione  del
fondo.  La  sottoscrizione delle quote del fondo puo' avvenire solo a
fronte del versamento di un importo corrispondente  al  valore  delle
quote di partecipazione;
    d)  gli organi competenti per la scelta dei titoli e i criteri di
ripartizione degli investimenti;
    e)  i  criteri  relativi  alla  determinazione  dei  proventi  di
gestione, indicando se si tratta di fondo ad accumulazione ovvero con
distribuzione  totale  o  parziale  dei  proventi  e in questo casi i
criteri relativi alla distribuzione;
    f) le spese a carico del fondo e quelle a carico  della  societa'
di  gestione, indicandole specificamente. Le spese di pubblicita' non
possono essere a carico del fondo;
    g) la misura o i  criteri  di  determinazione  delle  provvigioni
spettanti  alla  societa'  di  gestione  e  degli  oneri a carico dei
partecipanti per la sottoscrizione e il rimborso delle quote;
    h) i giornali  sui  quali  devono  essere  pubblicati  il  valore
unitario  delle  quote di partecipazione calcolato in base alle norme
dell'art. 5 e,  in  caso  di  modifiche  regolamentari,  il  relativo
contenuto;
    i)  i  casi  in cui, ai sensi dell'art. 3, comma 4, il diritto al
rimborso puo' essere sospeso fino ad un mese;
    l) gli Stati, gli enti locali e gli  organismi  internazionali  a
carattere pubblico che emettono o garantiscono i valori mobiliari nei
quali la societa' di gestione intende investire piu' del 35 per cento
del fondo;
    m)  se  il  fondo  puo'  essere investito in quote di altri fondi
gestiti dalla societa' di gestione o da altre alla stessa  collegata,
o  in  azioni  di  Societa' di investimento a capitale variabile alla
stessa collegata ai sensi dell'art. 4,
comma 13;
    n)  le  dipendenze  della  banca depositaria presso le quali sono
tenuti a disposizione del pubblico i documenti  di  cui  all'art.  5,
comma 2.
   3.   Il  regolamento  contiene  altresi'  gli  ulteriori  elementi
richiesti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera
b)".