Art. 2. 1. L'art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Istituzione e regolamento del fondo). - 1. La societa' autorizzata istituisce il fondo con deliberazione dell'assemblea ordinaria la quale contestualmente approva il regolamento del fondo stesso. 2. Il regolamento stabilisce: a) la denominazione e la durata del fondo; b) la banca depositaria di cui all'art. 2- bis e le condizioni per la sua sostituzione; c) le modalita' di partecipazione al fondo, le caratteristiche dei certificati di partecipazione, i termini e le modalita' dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonche' le modalita' di liquidazione del fondo. La sottoscrizione delle quote del fondo puo' avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione; d) gli organi competenti per la scelta dei titoli e i criteri di ripartizione degli investimenti; e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi di gestione, indicando se si tratta di fondo ad accumulazione ovvero con distribuzione totale o parziale dei proventi e in questo casi i criteri relativi alla distribuzione; f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della societa' di gestione, indicandole specificamente. Le spese di pubblicita' non possono essere a carico del fondo; g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla societa' di gestione e degli oneri a carico dei partecipanti per la sottoscrizione e il rimborso delle quote; h) i giornali sui quali devono essere pubblicati il valore unitario delle quote di partecipazione calcolato in base alle norme dell'art. 5 e, in caso di modifiche regolamentari, il relativo contenuto; i) i casi in cui, ai sensi dell'art. 3, comma 4, il diritto al rimborso puo' essere sospeso fino ad un mese; l) gli Stati, gli enti locali e gli organismi internazionali a carattere pubblico che emettono o garantiscono i valori mobiliari nei quali la societa' di gestione intende investire piu' del 35 per cento del fondo; m) se il fondo puo' essere investito in quote di altri fondi gestiti dalla societa' di gestione o da altre alla stessa collegata, o in azioni di Societa' di investimento a capitale variabile alla stessa collegata ai sensi dell'art. 4, comma 13; n) le dipendenze della banca depositaria presso le quali sono tenuti a disposizione del pubblico i documenti di cui all'art. 5, comma 2. 3. Il regolamento contiene altresi' gli ulteriori elementi richiesti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera b)".