Art. 3.
  1.  Dopo l'art. 2 della legge 28 marzo 1983, n. 77, sono inseriti i
seguenti:
  "Art. 2-bis (Banca depositaria: compiti e responsabilita'). - 1. La
custodia del patrimonio del fondo deve essere affidata ad  una  banca
depositaria la quale, inoltre, deve:
    a)  accertare  che  siano  conformi alla legge, al regolamento ed
alle prescrizioni dell'organo di vigilanza l'emissione ed il rimborso
delle  quote,  il  calcolo  del  valore  delle   quote   stesse,   la
destinazione dei redditi del fondo;
    b)   accertare   che   nelle  operazioni  relative  al  fondo  la
controprestazione le sia rimessa nei termini d'uso;
    c) eseguire le istruzioni della  societa'  di  gestione,  se  non
siano  contrarie  alla  legge,  al  regolamento  del  fondo  ed  alle
prescrizioni dell'organo di vigilanza.
   2. La  banca  depositaria  e'  responsabile  nei  confronti  della
societa'  di  gestione e dei partecipanti di ogni pregiudizio da essi
subito in conseguenza dell'inadempimento degli  obblighi  di  cui  al
comma precedente.
   3. La banca depositaria, ferma restando la sua responsabilita' per
la custodia del fondo, puo' depositare la totalita' o parte del fondo
medesimo presso la Monte Titoli S.p.a. prevista dalla legge 19 giugno
1986,  n.  289,  e  presso  la  gestione  centralizzata  della  Banca
d'Italia, nonche', previo assenso della societa' di gestione,  presso
altri  soggetti  scelti  nell'ambito di categorie individuate, in via
generale, dalla Banca d'Italia.
   4. La banca depositaria deve essere scelta tra le  aziende  e  gli
istituti  di  credito aventi la sede statutaria o, limitatamente alle
aziende ed istituti di credito aventi la sede statutaria in  uno  dei
paesi  aderenti  alla  Comunita' economica europea, una succursale in
Italia, che presentino una adeguata organizzazione aziendale  nonche'
un'ammontare  di  mezzi  patrimoniali  non  inferiore alla misura che
verra' stabilita' in via generale dalla Banca d'Italia.
   5.  La  modifica  del  regolamento  del  fondo  conseguente   alla
sostituzione  della  banca  depositaria  deve  essere  pubblicata sui
giornali di cui all'art. 2, lettera h), per due volte a  distanza  di
quindici  giorni.  L'efficacia  del  provvedimento di cui all'art. 7,
comma 3, lettera  b),  che  approva  la  modifica  regolamentare,  e'
sospesa  fino  al  trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima
pubblicazione. La Banca d'Italia puo', in casi eccezionali e  tenendo
conto  dell'interesse dei partecipanti, conferire efficacia immediata
al provvedimento di approvazione della modifica regolamentare.
   6.  Nell'esercizio  delle  rispettive  funzioni,  la  societa'  di
gestione  e  la banca depositaria devono agire in modo indipendente e
nell'interesse dei partecipanti.
   7. Una banca partecipante al capitale di una societa' di gestione,
in misura superiore al 20 per cento del capitale stesso puo' assumere
l'incarico  di  banca  depositaria  dei  fondi  comuni  gestiti dalla
societa' medesima se la maggioranza dei componenti  il  consiglio  di
amministrazione  e  coloro  che  sono  preposti  alla direzione della
societa' di gestione non svolgono funzioni di amministratore, sindaco
o dirigente della banca stessa.
  Art. 2-ter (Sostituzione della societa' di gestione).  -  1.  Ferme
restando  le  disposizioni  di  cui  all'art.  8,  secondo  comma, la
sostituzione della societa' di  gestione  deve  essere  approvata  in
conformita'  dell'art.  1  dal  Ministro del tesoro, sentita la Banca
d'Italia. Analogamente si procede in caso di fusione o di scissione.
   2. L'autorizzazione  puo'  essere  concessa  anche  in  deroga  ai
criteri di cui all'art. 1, comma 2, ove non contrasti con l'interesse
dei  partecipanti, per esigenze di maggiore efficienza nella gestione
dei fondi e nell'articolazione del sistema.
   3.  La  modifica  del  regolamento  del  fondo  conseguente   alla
sostituzione  della  societa'  di gestione deve essere pubblicata sui
giornali di cui all'art. 2, lettera h), per due volte a  distanza  di
quindici  giorni.  L'efficacia  del  provvedimento di cui all'art. 7,
comma 3, lettera b), che approva la modifica regolamentare e' sospesa
fino  al  trentesimo  giorno   successivo   alla   data   dell'ultima
pubblicazione.  La Banca d'Italia puo', in casi eccezionali e tenendo
conto dell'interesse dei partecipanti, conferire efficacia  immediata
al provvedimento di approvazione della modifica regolamentare".