Art. 3. 1. Dopo l'art. 2 della legge 28 marzo 1983, n. 77, sono inseriti i seguenti: "Art. 2-bis (Banca depositaria: compiti e responsabilita'). - 1. La custodia del patrimonio del fondo deve essere affidata ad una banca depositaria la quale, inoltre, deve: a) accertare che siano conformi alla legge, al regolamento ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza l'emissione ed il rimborso delle quote, il calcolo del valore delle quote stesse, la destinazione dei redditi del fondo; b) accertare che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione le sia rimessa nei termini d'uso; c) eseguire le istruzioni della societa' di gestione, se non siano contrarie alla legge, al regolamento del fondo ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza. 2. La banca depositaria e' responsabile nei confronti della societa' di gestione e dei partecipanti di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma precedente. 3. La banca depositaria, ferma restando la sua responsabilita' per la custodia del fondo, puo' depositare la totalita' o parte del fondo medesimo presso la Monte Titoli S.p.a. prevista dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, e presso la gestione centralizzata della Banca d'Italia, nonche', previo assenso della societa' di gestione, presso altri soggetti scelti nell'ambito di categorie individuate, in via generale, dalla Banca d'Italia. 4. La banca depositaria deve essere scelta tra le aziende e gli istituti di credito aventi la sede statutaria o, limitatamente alle aziende ed istituti di credito aventi la sede statutaria in uno dei paesi aderenti alla Comunita' economica europea, una succursale in Italia, che presentino una adeguata organizzazione aziendale nonche' un'ammontare di mezzi patrimoniali non inferiore alla misura che verra' stabilita' in via generale dalla Banca d'Italia. 5. La modifica del regolamento del fondo conseguente alla sostituzione della banca depositaria deve essere pubblicata sui giornali di cui all'art. 2, lettera h), per due volte a distanza di quindici giorni. L'efficacia del provvedimento di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), che approva la modifica regolamentare, e' sospesa fino al trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima pubblicazione. La Banca d'Italia puo', in casi eccezionali e tenendo conto dell'interesse dei partecipanti, conferire efficacia immediata al provvedimento di approvazione della modifica regolamentare. 6. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la societa' di gestione e la banca depositaria devono agire in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti. 7. Una banca partecipante al capitale di una societa' di gestione, in misura superiore al 20 per cento del capitale stesso puo' assumere l'incarico di banca depositaria dei fondi comuni gestiti dalla societa' medesima se la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione e coloro che sono preposti alla direzione della societa' di gestione non svolgono funzioni di amministratore, sindaco o dirigente della banca stessa. Art. 2-ter (Sostituzione della societa' di gestione). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 8, secondo comma, la sostituzione della societa' di gestione deve essere approvata in conformita' dell'art. 1 dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Analogamente si procede in caso di fusione o di scissione. 2. L'autorizzazione puo' essere concessa anche in deroga ai criteri di cui all'art. 1, comma 2, ove non contrasti con l'interesse dei partecipanti, per esigenze di maggiore efficienza nella gestione dei fondi e nell'articolazione del sistema. 3. La modifica del regolamento del fondo conseguente alla sostituzione della societa' di gestione deve essere pubblicata sui giornali di cui all'art. 2, lettera h), per due volte a distanza di quindici giorni. L'efficacia del provvedimento di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), che approva la modifica regolamentare e' sospesa fino al trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima pubblicazione. La Banca d'Italia puo', in casi eccezionali e tenendo conto dell'interesse dei partecipanti, conferire efficacia immediata al provvedimento di approvazione della modifica regolamentare".