Art. 4. 1. L'art. 3 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Partecipazione ai fondi comuni). - 1. Le somme versate dai partecipanti sono investite dalla societa' di gestione in valori mobiliari, salvo quanto necessario per esigenze di liquidita'. la societa' di gestione assume verso i partecipanti gli obblighi e la responsabilita' del mandatario. 2. Ciascun fondo comune costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della societa' di gestione e da quello dei partecipanti, nonche' da ogni altro fondo gestito dalla medesima societa' di gestione. I creditori della societa' di gestione non possono far valere i loro diritti sul fondo. I creditori dei singoli partecipanti possono far valere i loro diritti esclusivamente sui certificati di partecipazione di questi ultimi. 3. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, tutte di uguale valore e con uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore. I certificati debbono essere predisposti e sottoscritti secondo il modello approvato e le indicazioni date con provvedimento della Banca d'Italia, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 4. I partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali. Il rimborso deve essere eseguito in denaro, entro quindici giorni dalla richiesta. Nei casi eccezionali precisati nel regolamento, il diritto al rimborso puo' essere sospeso dalla societa' di gestione per un periodo non superiore ad un mese. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute, ai fini del rimborso, alla scadenza del periodo stesso. Della sospensione la societa' informa immediatamente il Ministro del tesoro, la Banca d'Italia e la CONSOB, nonche' le competenti autorita' dei paesi aderenti alla Comunita' economica europea in cui, ai sensi del successivo art. 7, comma 5, il fondo commercializza le proprie quote. 5. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia puo' ordinare la sospensione o la limitazione temporanee dell'emissione delle quote di partecipazione o del rimborso delle quote emesse. 6. Il commissario straordinario previsto dal successivo art. 8, secondo comma, e i commissari liquidatori previsti dallo stesso art. 8, secondo e terzo comma, possono, previa autorizzazione della Banca d'Italia, esercitare, nell'interesse comune dei partecipanti e a spese del fondo, l'azione di responsabilita' nei confronti dei componenti degli organi amministrativi e di controllo della societa' di gestione. Nei confronti degli stessi ciascun partecipante puo' esercitare l'azione di risarcimento dei danni".