Art. 4.
  1.  L'art.  3  della  legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 3 (Partecipazione ai fondi comuni). - 1. Le somme versate dai
partecipanti sono investite dalla  societa'  di  gestione  in  valori
mobiliari,  salvo  quanto  necessario  per esigenze di liquidita'. la
societa' di gestione assume verso i partecipanti gli  obblighi  e  la
responsabilita' del mandatario.
   2.  Ciascun fondo comune costituisce patrimonio autonomo, distinto
a tutti gli effetti dal patrimonio della societa' di  gestione  e  da
quello  dei  partecipanti,  nonche' da ogni altro fondo gestito dalla
medesima societa' di gestione. I creditori della societa' di gestione
non possono far valere i loro diritti  sul  fondo.  I  creditori  dei
singoli partecipanti possono far valere i loro diritti esclusivamente
sui certificati di partecipazione di questi ultimi.
   3.  Le  quote  di  partecipazione ai fondi comuni, tutte di uguale
valore e  con  uguali  diritti,  sono  rappresentate  da  certificati
nominativi o al portatore. I certificati debbono essere predisposti e
sottoscritti  secondo  il modello approvato e le indicazioni date con
provvedimento della Banca  d'Italia,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
   4.  I  partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo,
il rimborso delle quote, tranne nei giorni di  chiusura  delle  borse
nazionali. Il rimborso deve essere eseguito in denaro, entro quindici
giorni   dalla   richiesta.   Nei   casi  eccezionali  precisati  nel
regolamento,  il  diritto  al  rimborso  puo'  essere  sospeso  dalla
societa'  di  gestione  per  un  periodo non superiore ad un mese. Le
richieste  presentate  nel  periodo  di  sospensione   si   intendono
pervenute,  ai  fini  del rimborso, alla scadenza del periodo stesso.
Della sospensione la societa' informa immediatamente il Ministro  del
tesoro,  la  Banca  d'Italia  e  la  CONSOB,  nonche'  le  competenti
autorita' dei paesi aderenti alla Comunita' economica europea in cui,
ai sensi del successivo art. 7, comma 5, il fondo  commercializza  le
proprie quote.
   5.  Nell'interesse  pubblico  o dei partecipanti la Banca d'Italia
puo'  ordinare   la   sospensione   o   la   limitazione   temporanee
dell'emissione  delle  quote  di  partecipazione o del rimborso delle
quote emesse.
   6. Il commissario straordinario previsto dal  successivo  art.  8,
secondo  comma, e i commissari liquidatori previsti dallo stesso art.
8, secondo e terzo comma, possono, previa autorizzazione della  Banca
d'Italia,  esercitare,  nell'interesse  comune  dei  partecipanti e a
spese del  fondo,  l'azione  di  responsabilita'  nei  confronti  dei
componenti  degli organi amministrativi e di controllo della societa'
di gestione. Nei confronti degli  stessi  ciascun  partecipante  puo'
esercitare l'azione di risarcimento dei danni".