Art. 6.
  1.  L'art.  5  della  legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 5 (Scritture contabili). -  1.  In  aggiunta  alle  scritture
prescritte alle imprese dal codice civile, e con le stesse modalita',
la societa' di gestione deve redigere:
    a) il libro giornale del fondo comune nel quale devono essere an-
notate,  giorno  per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso
delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione;
    b) entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio annuale,  o
del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione
dei proventi, il rendiconto della gestione del fondo comune;
    c)  entro  trenta  giorni  dalla fine del semestre, una relazione
relativa ai primi sei mesi di esercizio;
    d) con periodicita' almeno pari all'emissione  o  rimborso  delle
quote  e  comunque  ad  ogni fine mese, tranne nei giorni di chiusura
delle borse nazionali, un prospetto recante l'indicazione del  valore
unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto
del fondo comune.
   2.  I  documenti  di  cui  al  comma 1, lettere b), c) e d) devono
essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede  della  societa'
di  gestione.  I  documenti  di cui alle lettere b) e c) del comma 1,
sono messi a disposizione del  pubblico  entro  trenta  giorni  dalla
redazione;   il   documento  di  cui  alla  lettera  d)  e'  messo  a
disposizione entro tre giorni. L'ultimo rendiconto della gestione del
fondo comune e l'ultima relazione semestrale debbono  inoltre  essere
tenuti a disposizione del pubblico nella sede della banca depositaria
e nelle succursali della medesima indicate nel regolamento.
   3.  I partecipanti hanno inoltre diritto di ottenere gratuitamente
anche a domicilio copia del rendiconto e della relazione semestrale".