Art. 7.
  1.  L'art.  6  della  legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 6 (Revisione contabile e controllo).  -  1.  La  contabilita'
della  societa'  di  gestione  e  del  fondo  comune  sono soggette a
revisione ai sensi dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  31  marzo  1975,  n.  136.  La  societa' incaricata della
revisione provvede anche alla certificazione del bilancio e del conto
dei profitti e  delle  perdite  della  societa'  di  gestione  e  del
rendiconto  del  fondo  comune,  ai  sensi  dell'art.  4 dello stesso
decreto.
   2. I sindaci della societa' di gestione, anche individualmente,  e
gli  amministratori  e  i  sindaci  della  banca  depositaria  devono
riferire  senza  ritardo  alla  Banca  d'Italia  sulle  irregolarita'
riscontrate  nell'amministrazione della societa' e nella gestione del
fondo comune".