Art. 7. 1. L'art. 6 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Revisione contabile e controllo). - 1. La contabilita' della societa' di gestione e del fondo comune sono soggette a revisione ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La societa' incaricata della revisione provvede anche alla certificazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite della societa' di gestione e del rendiconto del fondo comune, ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto. 2. I sindaci della societa' di gestione, anche individualmente, e gli amministratori e i sindaci della banca depositaria devono riferire senza ritardo alla Banca d'Italia sulle irregolarita' riscontrate nell'amministrazione della societa' e nella gestione del fondo comune".