Art. 8.
  1.  L'art.  7  della  legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 7 (Vigilanza). - 1. Le societa' autorizzate alla gestione dei
fondi comuni di investimento sono iscritte in un apposito albo tenuto
a cura della Banca d'Italia.
   2. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sulle societa' iscritte
nell'albo di cui al precedente comma e sulla gestione dei  fondi,  ai
sensi  degli  articoli 10, 16, 31, 35, comma primo, lettera a), e 37,
commi primo, terzo e quarto, del regio decreto-legge 12  marzo  1936,
n.  375,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n.
141,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  nonche'   degli
articoli 9, 10 e 11 della legge 4 giugno 1985, n. 281.
   3. Nell'esercizio della vigilanza la Banca d'Italia:
    a)  determina  le  modalita'  di  investimento del capitale delle
societa' di gestione;
    b)  approva  il  regolamento  del   fondo   comune   e   le   sue
modificazioni,   valutandone  anche  la  compatibilita'  rispetto  ai
criteri generali  da  essa  predeterminati.  La  domanda  si  intende
approvata quando il provvedimento di diniego della Banca d'Italia non
e'  adottato  entro  il  termine  di quattro mesi dalla presentazione
della domanda medesima;
    c) stabilisce - sentita la CONSOB - lo schema-tipo del bilancio e
del conto dei profitti e delle perdite della societa' di gestione, lo
schema-tipo dei documenti di cui all'art. 5, lettere b), c) e d), e i
criteri di valutazione delle attivita' che compongono i fondi comuni,
nonche' i metodi di calcolo del prezzo di  emissione  e  di  rimborso
delle quote.
   4.  Le  societa'  di gestione sono soggette, anche per l'attivita'
del fondo, alla disciplina di cui agli articoli 3 e  4  del  decreto-
legge  8  aprile  1974,  n.  95, convertito, con modificazioni, nella
legge 7 giugno 1974, n. 216, e  successive  modificazioni,  ancorche'
non  abbiano emesso titoli quotati in borsa. Si applica la disciplina
di cui all'art. 18 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
marzo 1975, n. 138.
   5.   Le   societa'  di  gestione  che  intendono  commercializzare
all'estero quote dei propri fondi comuni devono  darne  comunicazione
al Ministro del tesoro, alla CONSOB ed alla Banca d'Italia.
   6.  Su  richiesta  delle  societa'  che intendono commercializzare
quote dei propri fondi  comuni  negli  altri  Stati  della  Comunita'
economica  europea, il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia
e la CONSOB, rilascia le attestazioni necessarie a comprovare che  le
societa'  ed  i  fondi  gestiti  soddisfano le condizioni poste dalla
direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della  Comunita'  economica
europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220
della Comunita' economica europea".