Art. 8. 1. L'art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Vigilanza). - 1. Le societa' autorizzate alla gestione dei fondi comuni di investimento sono iscritte in un apposito albo tenuto a cura della Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sulle societa' iscritte nell'albo di cui al precedente comma e sulla gestione dei fondi, ai sensi degli articoli 10, 16, 31, 35, comma primo, lettera a), e 37, commi primo, terzo e quarto, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' degli articoli 9, 10 e 11 della legge 4 giugno 1985, n. 281. 3. Nell'esercizio della vigilanza la Banca d'Italia: a) determina le modalita' di investimento del capitale delle societa' di gestione; b) approva il regolamento del fondo comune e le sue modificazioni, valutandone anche la compatibilita' rispetto ai criteri generali da essa predeterminati. La domanda si intende approvata quando il provvedimento di diniego della Banca d'Italia non e' adottato entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda medesima; c) stabilisce - sentita la CONSOB - lo schema-tipo del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite della societa' di gestione, lo schema-tipo dei documenti di cui all'art. 5, lettere b), c) e d), e i criteri di valutazione delle attivita' che compongono i fondi comuni, nonche' i metodi di calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle quote. 4. Le societa' di gestione sono soggette, anche per l'attivita' del fondo, alla disciplina di cui agli articoli 3 e 4 del decreto- legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ancorche' non abbiano emesso titoli quotati in borsa. Si applica la disciplina di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138. 5. Le societa' di gestione che intendono commercializzare all'estero quote dei propri fondi comuni devono darne comunicazione al Ministro del tesoro, alla CONSOB ed alla Banca d'Italia. 6. Su richiesta delle societa' che intendono commercializzare quote dei propri fondi comuni negli altri Stati della Comunita' economica europea, il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia e la CONSOB, rilascia le attestazioni necessarie a comprovare che le societa' ed i fondi gestiti soddisfano le condizioni poste dalla direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunita' economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220 della Comunita' economica europea".