Art. 11. 
               Scioglimento e liquidazione volontaria 
  1. Non si applica l'art. 2448, comma 1, n. 4), del  codice  civile.
La SICAV si scioglie per il verificarsi di quanto previsto  dall'art.
3, comma 3. 
  2. Gli atti per i quali e' prevista la pubblicita' dall'art.  2449,
commi 4, 5 e 6 del codice civile devono essere anche  pubblicati  sui
quotidiani previsti all'art. 2, comma 3, lettera i) e comunicati alla
Banca d'Italia nel termine di dieci giorni  dall'avvenuta  iscrizione
nel registro delle imprese. L'emissione e il rimborso  di  azioni  e'
sospeso, nel caso previsto dall'art. 2448, comma 1, n. 5  del  codice
civile, dalla data di assunzione della delibera,  nei  casi  previsti
dall'art. 2448, comma 1,  numeri  1,  2  e  6  del  codice  civile  e
dell'art. 3, comma 3, dal momento dell'assunzione della delibera  del
consiglio di amministrazione e  nel  caso  previsto  dall'art.  2448,
comma 1,  n.  3  del  codice  civile  dal  momento  del  deposito  in
cancelleria del decreto del presidente del tribunale. La delibera del
consiglio di amministrazione  e'  trasmessa  anche  alla  CONSOB  nel
medesimo termine. 
  3. La nomina, la revoca e la sostituzione  dei  liquidatori  spetta
all'assemblea  straordinaria.  Si  applica  l'art.  2450  del  codice
civile. La Banca d'Italia puo' risolvere istanza  al  presidente  del
tribunale per la nomina, la revoca e la sostituzione dei  liquidatori
ed esercita tutti i poteri di vigilanza. 
  4. I liquidatori provvedono a  liquidare  l'attivo  della  societa'
nell'interesse  dei  soci,  realizzando  alle   migliori   condizioni
possibili i beni che lo compongono, tenendo conto delle  osservazioni
formulate dalla  Banca  d'Italia  alla  quale  vanno  preventivamente
comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. 
  5. Il  bilancio  di  liquidazione  deve  essere  certificato  dalla
societa' incaricata della revisione  ai  sensi  dell'art.  10  ed  e'
pubblicato sui quotidiani di cui all'art. 2, comma 3, lettera i). 
  6. La banca depositaria procede, su istruzione dei liquidatori,  al
rimborso delle azioni nella misura prevista dal  bilancio  finale  di
liquidazione.  Approvato  il  bilancio  finale  di  liquidazione   e'
disposta la cancellazione della SICAV dall'albo di  cui  all'art.  9,
comma 1. 
  7. Per quanto non previsto dal  presente  articolo  alla  SICAV  si
applicano le norme del libro V, titolo V,  capo  V,  sezione  XI  del
codice civile.