Art. 11. Scioglimento e liquidazione volontaria 1. Non si applica l'art. 2448, comma 1, n. 4), del codice civile. La SICAV si scioglie per il verificarsi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3. 2. Gli atti per i quali e' prevista la pubblicita' dall'art. 2449, commi 4, 5 e 6 del codice civile devono essere anche pubblicati sui quotidiani previsti all'art. 2, comma 3, lettera i) e comunicati alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione e il rimborso di azioni e' sospeso, nel caso previsto dall'art. 2448, comma 1, n. 5 del codice civile, dalla data di assunzione della delibera, nei casi previsti dall'art. 2448, comma 1, numeri 1, 2 e 6 del codice civile e dell'art. 3, comma 3, dal momento dell'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione e nel caso previsto dall'art. 2448, comma 1, n. 3 del codice civile dal momento del deposito in cancelleria del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione e' trasmessa anche alla CONSOB nel medesimo termine. 3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si applica l'art. 2450 del codice civile. La Banca d'Italia puo' risolvere istanza al presidente del tribunale per la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori ed esercita tutti i poteri di vigilanza. 4. I liquidatori provvedono a liquidare l'attivo della societa' nell'interesse dei soci, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono, tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Banca d'Italia alla quale vanno preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. 5. Il bilancio di liquidazione deve essere certificato dalla societa' incaricata della revisione ai sensi dell'art. 10 ed e' pubblicato sui quotidiani di cui all'art. 2, comma 3, lettera i). 6. La banca depositaria procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione. Approvato il bilancio finale di liquidazione e' disposta la cancellazione della SICAV dall'albo di cui all'art. 9, comma 1. 7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla SICAV si applicano le norme del libro V, titolo V, capo V, sezione XI del codice civile.