Art. 14. Disposizioni tributarie 1. La SICAV non e' soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ne' all'imposta locale sui redditi ne' a quella sostitutiva di cui al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dalla SICAV sono a titolo d'imposta. 2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi 2, 3 e 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' quelle di cui all'art. 7 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernenti i fondi comuni di natura contrattuale. 3. Ai proventi distribuiti dalla SICAV non si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ne' le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 9, 10-bis, 12 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.