Art. 14. 
                       Disposizioni tributarie 
  1. La SICAV non e' soggetta all'imposta sul reddito  delle  persone
giuridiche  ne'  all'imposta  locale  sui  redditi   ne'   a   quella
sostitutiva  di  cui  al  decreto-legge  28  gennaio  1991,  n.   27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102.  Le
ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dalla SICAV sono a
titolo d'imposta. 
  2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi 2, 3  e  4
della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' quelle di  cui  all'art.  7
della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica  26
aprile  1986,  n.  131,  concernenti  i  fondi   comuni   di   natura
contrattuale. 
  3.  Ai  proventi  distribuiti  dalla  SICAV  non  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 27  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ne' le disposizioni di cui agli
articoli 1, 2, 3, 7, 9, 10-bis, 12 della legge 29 dicembre 1962, n. 
1745.