Art. 16. Disposizioni transitorie e finali 1. L'emissione di azioni da parte della SICAV e' esclusa dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77. 2. Alla SICAV non si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281. 3. Ai fini e per gli effetti di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197, la SICAV e' equiparata alla societa' di gestione dei fondi comuni. 4. Alla SICAV si applicano le disposizioni di legge in materia di societa' per azioni in quanto compatibili con il presente decreto. 5. Il Ministro del tesoro, la CONSOB e la Banca d'Italia adottano i provvedimenti e le disposizioni di carattere generale di rispettiva competenza in attuazione del presente decreto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro per gli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro FORMICA, Ministro delle finanze BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTELLI