Art. 3. Capitale della SICAV 1. Il capitale della SICAV e' sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla societa', cosi' come determinato ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b). 2. Alla SICAV non si applicano gli articoli da 2438 a 2447 del codice civile. 3. Quando il capitale della SICAV si riduce al di sotto della misura indicata all'art. 1, comma 2, lettera b), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la societa' e' messa in liquidazione secondo le previsioni statutarie di cui all'art. 2, comma 3, lettera m), e nell'osservanza di quanto disposto all'art. 11. Il termine e' sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra SICAV ai sensi dell'art. 12.