Art. 3. 
                        Capitale della SICAV 
  1. Il capitale della SICAV e' sempre  uguale  al  patrimonio  netto
detenuto dalla societa', cosi' come determinato ai sensi dell'art. 9,
comma 2, lettera b). 
  2. Alla SICAV non si applicano gli articoli  da  2438  a  2447  del
codice civile. 
  3. Quando il capitale della SICAV  si  riduce  al  di  sotto  della
misura indicata all'art. 1, comma 2, lettera b), e permane  tale  per
un periodo di sessanta giorni, la societa' e' messa  in  liquidazione
secondo le previsioni statutarie di cui all'art. 2, comma 3,  lettera
m), e nell'osservanza di quanto disposto all'art. 11. Il  termine  e'
sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra SICAV
ai sensi dell'art. 12.