Art. 9. 
                          V i g i l a n z a 
  1. Ai fini della vigilanza sulla SICAV si applicano i commi 2, 4, 5
e 6 dell'art. 7, della legge 23  marzo  1983,  n.  77.  La  SICAV  e'
iscritta in apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
  2. Nell'esercizio della vigilanza la Banca d'Italia: 
    a) approva le modifiche dello statuto della  SICAV  tenuto  conto
delle prescrizioni di cui all'art. 2, e dei  criteri  generali  dalla
stessa predeterminati. La domanda  si  intende  approvata  quando  il
provvedimento di diniego della Banca d'Italia non sia stato  adottato
entro quattro mesi dalla presentazione della domanda medesima; 
    b) stabilisce in via generale - sentita la CONSOB - i criteri  di
valutazione del  patrimonio  della  societa',  gli  schemi  tipo  del
bilancio e del conto profitti e perdite della SICAV e  dei  documenti
di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e  d)  della  legge  23  marzo
1983, n. 77, nonche' i metodi di calcolo del prezzo di emissione e di
rimborso delle azioni. 
  3. Alla SICAV si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, della
legge 23 marzo 1983, n. 77.