Art. 9. V i g i l a n z a 1. Ai fini della vigilanza sulla SICAV si applicano i commi 2, 4, 5 e 6 dell'art. 7, della legge 23 marzo 1983, n. 77. La SICAV e' iscritta in apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 2. Nell'esercizio della vigilanza la Banca d'Italia: a) approva le modifiche dello statuto della SICAV tenuto conto delle prescrizioni di cui all'art. 2, e dei criteri generali dalla stessa predeterminati. La domanda si intende approvata quando il provvedimento di diniego della Banca d'Italia non sia stato adottato entro quattro mesi dalla presentazione della domanda medesima; b) stabilisce in via generale - sentita la CONSOB - i criteri di valutazione del patrimonio della societa', gli schemi tipo del bilancio e del conto profitti e perdite della SICAV e dei documenti di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d) della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' i metodi di calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle azioni. 3. Alla SICAV si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, della legge 23 marzo 1983, n. 77.