Art. 2. Disciplina dei controlli 1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sull'attivita' svolta nel territorio dello Stato dagli organismi esteri autorizzati secondo le disposizioni di cui all'art. 1. 2. Nell'attivita' di vigilanza la Banca d'Italia: a) stabilisce, sentita la CONSOB, i documenti e le informazioni attinenti al patrimonio investito e al valore unitario delle azioni o quote, che gli organismi esteri devono tenere a disposizione del pubblico; b) esercita i poteri di cui agli articoli 10, 16 e 31, comma 1, e - con riferimento alle attivita' svolte in Italia - comma 2, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni anche al fine della verifica della permanenza del requisito di cui all'art. 1, comma 2, lettera b). 3. Gli organismi di investimento esteri autorizzati secondo le disposizioni di cui all'art. 1, sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 11, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e degli articoli 18, 18-bis, 18-ter, 18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216 e suc- cessive modificazioni ed integrazioni.