Art. 2. 
                      Disciplina dei controlli 
  1. La Banca d'Italia esercita la  vigilanza  sull'attivita'  svolta
nel territorio dello Stato dagli organismi esteri autorizzati secondo
le disposizioni di cui all'art. 1. 
  2. Nell'attivita' di vigilanza la Banca d'Italia: 
    a) stabilisce, sentita la CONSOB, i documenti e  le  informazioni
attinenti al patrimonio investito e al valore unitario delle azioni o
quote, che gli organismi esteri  devono  tenere  a  disposizione  del
pubblico; 
    b) esercita i poteri di cui agli articoli 10, 16 e 31, comma 1, e
- con riferimento alle attivita' svolte in  Italia  -  comma  2,  del
regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella  legge  7
marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e  integrazioni  anche
al fine della verifica della permanenza del requisito di cui all'art. 
1, comma 2, lettera b). 
  3. Gli organismi di  investimento  esteri  autorizzati  secondo  le
disposizioni di cui all'art. 1, sono soggetti  alle  disposizioni  di
cui all'art. 11, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e  degli  articoli
18, 18-bis, 18-ter, 18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n.  95
convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni.