Art. 3. Revoca dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione di cui all'art. 1, e' revocata dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, su proposta della Banca d'Italia e della CONSOB, in caso di gravi irregolarita' che abbiano riflesso sulle attivita' svolte nel territorio dello Stato. 2. La revoca dell'autorizzazione, o un provvedimento equivalente, preso nel paese di origine dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari comporta decadenza dall'autorizzazione di cui all'art. 1. La decadenza e' dichiarata dal Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, puo' essere disposta la procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 67 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.