Art. 3. 
                     Revoca dell'autorizzazione 
  1. L'autorizzazione di cui all'art. 1, e' revocata dal Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del commercio  con  l'estero,  su
proposta della Banca d'Italia  e  della  CONSOB,  in  caso  di  gravi
irregolarita'  che  abbiano  riflesso  sulle  attivita'  svolte   nel
territorio dello Stato. 
  2. La revoca dell'autorizzazione, o un  provvedimento  equivalente,
preso nel paese di origine dell'organismo di investimento  collettivo
in valori mobiliari comporta  decadenza  dall'autorizzazione  di  cui
all'art. 1. La decadenza e' dichiarata dal Ministro  del  tesoro,  su
proposta della Banca d'Italia. 
  3. Nei casi di cui  ai  commi  1  e  2,  puo'  essere  disposta  la
procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui agli  articoli
67 e  seguenti  del  regio  decreto-legge  12  marzo  1936,  n.  375,
convertito  nella  legge  7  marzo  1938,  n.   141,   e   successive
modificazioni e integrazioni.