Art. 4. 
                       Disposizioni tributarie 
  1. Ai proventi derivanti dalla  partecipazione  agli  organismi  di
investimento collettivo in  valori  mobiliari  di  cui  al  comma  1,
dell'art. 1, si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  10-ter,
comma 6, della legge 23 marzo 1983, n. 77.