Art. 5. Disposizioni penali 1. A coloro che rappresentano l'organismo estero in Italia, agli amministratori, sindaci o revisori ed ai direttori generali delle aziende ed istituti di credito di cui all'art. 1, comma 2, punto 4 si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi 1, 2 e 5 della legge 23 marzo 1983, n. 77. 2. Chiunque inizia l'attivita' di commercializzazione degli organismi collettivi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1, senza aver ottenuto l'autorizzazione del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, e' punito con l'arresto fino a tre anni.