Art. 5. 
                         Disposizioni penali 
  1. A coloro che rappresentano l'organismo estero  in  Italia,  agli
amministratori, sindaci o revisori ed  ai  direttori  generali  delle
aziende ed istituti di credito di cui all'art. 1, comma 2, punto 4 si
applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi 1, 2  e  5  della
legge 23 marzo 1983, n. 77. 
  2.  Chiunque  inizia  l'attivita'  di   commercializzazione   degli
organismi collettivi di investimento collettivo in  valori  mobiliari
di cui all'art. 1, comma 1, senza aver ottenuto l'autorizzazione  del
Ministro del tesoro di concerto con il  Ministro  del  commercio  con
l'estero, e' punito con l'arresto fino a tre anni.