Art. 6. 
                         Disposizioni finali 
  1. Sono fatte salve le norme comunitarie  nonche'  le  disposizioni
contenute in accordi o trattati internazionali applicabili in Italia. 
  2. Il  Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  del
commercio con l'estero, sentita la Banca d'Italia e  la  CONSOB,  con
proprio decreto, provvede ad emanare, entro sei mesi dall'entrata  in
vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni  applicative
del medesimo. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  ROMITA, Ministro per il 
                                  coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie 
                                  DE MICHELIS, Ministro degli esteri 
                                  MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  CARLI, Ministro del tesoro 
                                  FORMICA, Ministro delle finanze 
                                  BODRATO, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
                                  LATTANZIO, Ministro del commercio 
                                  con l'estero 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI