Art. 6. Disposizioni finali 1. Sono fatte salve le norme comunitarie nonche' le disposizioni contenute in accordi o trattati internazionali applicabili in Italia. 2. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentita la Banca d'Italia e la CONSOB, con proprio decreto, provvede ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni applicative del medesimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro degli esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro FORMICA, Ministro delle finanze BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato LATTANZIO, Ministro del commercio con l'estero Visto, il Guardasigilli: MARTELLI