Art. 3. 
  1. Gli esercenti le professioni sanitarie di  cui  all'articolo  1,
che  effettuino  pubblicita'  nelle  forme  consentite  dallo  stesso
articolo   senza   autorizzazione   del   sindaco,    sono    sospesi
dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo  da  due  a
sei mesi. Se la  pubblicita'  non  autorizzata  contiene  indicazioni
false la sospensione e' da sei mesi a un anno. Alla  stessa  sanzione
sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie  che  effettuino
pubblicita' a qualsiasi titolo con mezzi  e  forme  non  disciplinati
dalla presente legge.