Art. 7. 
  1. Il Ministro della sanita', di propria iniziativa o su  richiesta
degli ordini  e  dei  collegi  professionali,  ove  costituiti,  puo'
disporre la rettifica di  informazioni  e  notizie  su  argomenti  di
carattere medico controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale
attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione radiotelevisivi. 
  2. A tal fine, il Ministro della sanita', sentito, ove  necessario,
il parere del Consiglio superiore di sanita', invita  i  responsabili
della  pubblicazione  o  della  trasmissione,  fissando  ad  essi  un
termine, a provvedere alla divulgazione  della  rettifica,  che  deve
avvenire con lo stesso rilievo e,  quando  trattasi  di  trasmissioni
radiofoniche o televisive, nelle stesse ore in cui e'  stata  diffusa
la notizia cui si riferisce la rettifica stessa. 
  3. I responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono  tenuti
a fornire al Ministero  della  sanita',  agli  ordini  o  ai  collegi
professionali, ove costituiti, su loro richiesta, il testo  integrale
dei comunicati, interviste, programmi o servizi concernenti argomenti
medici o d'interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime. 
  4.  Per  l'inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo si applica la sanzione di cui al sesto comma dell'articolo 8
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come sostituito dall'articolo  42
della legge 5 agosto 1981, n. 416. 
 
          Nota all'art. 7:
             -  Il  testo  dell'art.  8  della   legge   n.   47/1948
          (Disposizioni   sulla   stampa),   cosi'   come  sostituito
          dell'art. 42 della legge n. 416/1981, e' il seguente:
             "Art. 8 (Risposte  e  rettifiche).  -  Il  direttore  o,
          comunque,   il  responsabile  e'  tenuto  a  fare  inserire
          gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia
          di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti  di
          cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati
          attribuiti  atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti
          lesivi della loro dignita' o contrari a verita', purche' le
          dichiarazioni  o  le  rettifiche  non   abbiano   contenuto
          suscettibile di incriminazione penale.
             Per  i  quotidiani,  le dichiarazioni o le rettifiche di
          cui al comma precedente  sono  pubblicate,  non  oltre  due
          giorni  da quello in cui e' avvenuta la richiesta, in testa
          di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale  che
          ha riportato la notizia cui si riferiscono.
             Per  i  periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono
          pubblicate, non oltre il  secondo  numero  successivo  alla
          settimana  in  cui  e' pervenuta la richiesta, nella stessa
          pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
             Le rettifiche o dichiarazioni  devono  fare  riferimento
          allo   scritto  che  le  ha  determinate  e  devono  essere
          pubblicate nella loro interezza purche' contenute entro  il
          limite  di  trenta  righe,  con le medesime caratteristiche
          tipografiche, per la parte che  si  riferisce  direttamente
          alle affermazioni contestate.
             Qualora,  trascorso il termine di cui al secondo e terzo
          comma,  la  rettifica  o  dichiarazione   non   sia   stata
          pubblicata o lo sia stata in violazione di quando sia stato
          disposto  dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della
          richiesta  di  rettifica,  se non intende procedere a norma
          del decimo comma dell'art. 21, puo' chiedere al pretore, ai
          sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, che sia
          ordinata la pubblicazione.
             La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di  cui
          al  presente articolo e' punita con la multa da tre milioni
          a cinque milioni di lire.
             La sentenza  di  condanna  deve  essere  pubblicata  per
          estratto  nel  quotidiano  o  nel periodico o nell'agenzia.
          Essa, ove ne sia  il  caso,  ordina  che  la  pubblicazione
          omessa sia effettuata".