Art. 4.
                   Certificazione delle attivita'
  1. Le amministrazioni di cui all'art. 3 rilasciano  ai  richiedenti
le  attestazioni  comprovanti  la  natura e la durata delle attivita'
contemplate  dalle  tabelle  allegate,  svolte  in  Italia  in  forma
indipendente.
  2.  I  certificati attestanti la natura e la durata delle attivita'
previste dalle tabelle allegate, svolte  in  forma  dipendente,  sono
rilasciati  dall'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della  massima
occupazione nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato
l'ultima prestazione di lavoro.