Art. 4. Certificazione delle attivita' 1. Le amministrazioni di cui all'art. 3 rilasciano ai richiedenti le attestazioni comprovanti la natura e la durata delle attivita' contemplate dalle tabelle allegate, svolte in Italia in forma indipendente. 2. I certificati attestanti la natura e la durata delle attivita' previste dalle tabelle allegate, svolte in forma dipendente, sono rilasciati dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.