Art. 5.
                       Capacita' professionale
  1. La prova del possesso  di  conoscenze  ed  attitudini  generali,
commerciali  o  professionali,  richieste  per l'accesso ad una delle
attivita' di cui alla tabella A, lettere a), b)  o  d),  allegata  al
presente  decreto,  o  per l'esercizio della stessa, e' fornita dalla
certificazione  dell'effettivo  esercizio  dell'attivita'  stessa  in
altro  Stato  membro  della  Comunita'  economica europea, rilasciata
dalle competenti autorita' di tale Stato.
  2. La certificazione deve comunque comprovare  che  l'attivita'  e'
stata esercitata:
    a)  per  cinque  anni  consecutivi, a titolo di indipendente o di
dirigente di impresa;
    b) ovvero:
    per due anni consecutivi, a titolo di indipendente o di dirigente
di impresa, qualora il beneficiario dimostri di  aver  ricevuto,  per
l'attivita'  in  oggetto,  una precedente formazione professionale di
almeno tre anni, comprovata  da  un  certificato  riconosciuto  dallo
Stato  o  giudicata  pienamente  valida da un organismo professionale
competente;
    per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di  dirigente
di  impresa,  qualora  il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per
l'attivita' in oggetto, una precedente  formazione  professionale  di
almeno  due  anni,  comprovata  da  un certificato riconosciuto dallo
Stato o giudicata pienamente valida  da  un  organismo  professionale
competente;
    c)  ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di
dirigente di impresa qualora il beneficiario possa  provare  di  aver
esercitato  la  professione in oggetto a titolo dipendente per almeno
tre anni;
    d) ovvero per tre anni consecutivi a titolo  dipendente,  qualora
il  beneficiario  dimostri  di  aver  ricevuto,  per  l'attivita'  in
oggetto, una precedente formazione professionale di almeno  due  anni
comprovata  da  un  certificato  riconosciuto dallo Stato o giudicata
pienamente valida da un organismo professionale competente.
  3. La prova del possesso  di  conoscenze  ed  attitudini  generali,
commerciali o professionali, eventualmente richieste per l'accesso ad
una  delle attivita' di cui alla tabella A, lettere c) ed e), ed alle
tabelle B, C e D, o per l'esercizio della stessa,  e'  fornita  dalla
certificazione  dell'effettivo  esercizio  dell'attivita'  stessa  in
altro Stato membro, rilasciata dalle  competenti  autorita'  di  tale
Stato.
  4.  Tale certificazione deve comunque comprovare che l'attivita' e'
stata esercitata:
    a) per tre  anni  consecutivi  a  titolo  di  indipendente  o  di
dirigente di impresa;
    b)  ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di
dirigente di  impresa,  qualora  il  beneficiario  dimostri  di  aver
ricevuto,  per  l'attivita'  in  oggetto,  una  precedente formazione
professionale, comprovata da un certificato riconosciuto dallo  Stato
o   giudicata   pienamente   valida  da  un  organismo  professionale
competente;
    c)  ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di
dirigente  di  impresa  qualora  il  beneficiario  dimostri  di  aver
esercitato  la  professione in oggetto a titolo dipendente per almeno
tre anni;
    d) ovvero per tre anni consecutivi a titolo  dipendente,  qualora
il  beneficiario  dimostri  di  aver  ricevuto,  per  l'attivita'  in
oggetto, una precedente formazione  professionale  comprovata  da  un
certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da
un organismo professionale competente.
  5.  Nei  casi  previsti  dalle  lettere a) e b) del comma 2 e dalle
lettere a) e c) del comma 4, l'attivita' non deve essere  cessata  da
oltre  dieci anni alla data della presentazione della domanda con cui
il cittadino di un  altro  Stato  membro  della  Comunita'  economica
europea chiede di esercitare le attivita' di cui trattasi.
  6. Le disposizioni che stabiliscono per taluna attivita' un termine
piu' breve si applicano anche ai cittadini degli altri Stati membri.
  7.  Sono  fatte  salve  le disposizioni che subordinano l'accesso a
taluna delle attivita' di cui  al  presente  decreto  al  suo  previo
esercizio  nello  stesso  ramo di attivita' che l'interessato intende
esercitare, o in un ramo connesso, ovvero al possesso della  relativa
specifica formazione professionale.