Art. 10. Immobilizzazioni 1. Sono considerati immobilizzazioni materiali: a) i terreni, i fabbricati, gli impianti tecnici, le attrezzature di qualsiasi tipo, gli acconti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni e le immobilizzazioni in corso di completamento. I terreni e i fabbricati includono tutti i diritti reali di godimento su immobili e i diritti a questi assimilabili ai sensi della legislazione del Paese dove il bene e' ubicato; b) gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa. 2. Sono considerati immobilizzazioni immateriali se iscritti nei conti dell'attivo: a) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di ricerca e di sviluppo, quando abbiano utilita' pluriennale; b) l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso; c) i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati; d) gli altri costi pluriennali. 3. I costi pluriennali di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2 possono essere iscritti nei conti dell'attivo solo con il consenso del collegio sindacale. 4. Sono considerate immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni, incluse quelle in imprese del gruppo, come definite dall'art. 4; i titoli e gli altri valori mobiliari sono considerati immobilizzazioni finanziarie solo se destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa. ------------- Articoli 9, lettere b), c.I) e c.II), e 16 della direttiva n. 78/660 e art. 35, paragrafi 1 e 2, della direttiva n. 86/635.