Art. 10. 
                          Immobilizzazioni 
  1. Sono considerati immobilizzazioni materiali: 
    a) i terreni, i fabbricati, gli impianti tecnici, le attrezzature
di  qualsiasi  tipo,  gli  acconti  versati  per  l'acquisto   o   la
costruzione  di  tali  beni  e  le  immobilizzazioni  in   corso   di
completamento. I terreni e i fabbricati  includono  tutti  i  diritti
reali di godimento su immobili e i diritti a questi  assimilabili  ai
sensi della legislazione del Paese dove il bene e' ubicato; 
    b) gli  altri  beni  materiali  destinati  ad  essere  utilizzati
durevolmente dall'impresa. 
  2. Sono considerati immobilizzazioni immateriali  se  iscritti  nei
conti dell'attivo: 
    a) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di ricerca e di
sviluppo, quando abbiano utilita' pluriennale; 
    b) l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso; 
    c)  i  diritti  di  brevetto  e  di  utilizzazione  delle   opere
dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi,  i  diritti  e  i
beni simili e i relativi acconti versati; 
    d) gli altri costi pluriennali. 
  3. I costi pluriennali di cui alle lettere a), b) e d) del comma  2
possono essere iscritti nei conti dell'attivo solo  con  il  consenso
del collegio sindacale. 
  4. Sono considerate immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni,
incluse quelle in imprese del gruppo, come definite  dall'art.  4;  i
titoli e gli altri valori mobiliari sono considerati immobilizzazioni
finanziarie solo  se  destinati  ad  essere  utilizzati  durevolmente
dall'impresa. 
 
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Articoli 9, lettere b), c.I) e c.II), e 16 della direttiva n.  78/660
e art. 35, paragrafi 1 e 2, della direttiva n. 86/635.