Art. 11. 
    Riserve di rivalutazione e fondo per rischi bancari generali 
  1 Le riserve di rivalutazione  costituite  prima  dell'applicazione
del presente decreto possono essere  indicate  come  sottovoci  della
voce riserva di rivalutazione. 
  2. E' ammessa la  costituzione  di  un  fondo  per  rischi  bancari
generali destinato alla copertura dei rischi propri delle  operazioni
bancarie. Il saldo delle dotazioni e dei  prelievi  riguardanti  tale
fondo e' iscritto in apposita voce del conto economico. 
  3. Le disposizioni del comma 2  si  applicano  in  ogni  caso  alle
societa' e agli enti finanziari che rientrano  nei  gruppi  creditizi
iscritti nell'albo di cui all'art.  28  del  decreto  legislativo  20
novembre 1990, n. 356. 
    
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   Art. 38 della direttiva n. 86/635.