Art. 11. Riserve di rivalutazione e fondo per rischi bancari generali 1 Le riserve di rivalutazione costituite prima dell'applicazione del presente decreto possono essere indicate come sottovoci della voce riserva di rivalutazione. 2. E' ammessa la costituzione di un fondo per rischi bancari generali destinato alla copertura dei rischi propri delle operazioni bancarie. Il saldo delle dotazioni e dei prelievi riguardanti tale fondo e' iscritto in apposita voce del conto economico. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso alle societa' e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 28 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. ------------- Art. 38 della direttiva n. 86/635.