Art. 15 Principi generali 1. Le valutazioni sono effettuate conformemente ai seguenti principi: a) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro; b) le valutazioni sono fatte secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivita'; in particolare: 1) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto; 2) si tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 3) si tiene conto dei deprezzamenti sia che l'esercizio chiuda in perdita sia che chiuda in utile; c) le attivita' e le passivita' in bilancio e "fuori bilancio" sono valutate separatamente; tuttavia, le attivita' e le passivita' tra loro collegate sono valutate in modo coerente. 2. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio di cui al comma 1, lettera a), purche' nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. 3. E' consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Nella nota integrativa sono spiegati i motivi e indicati gli importi di tali rettifiche e accantonamenti. --------------- Articoli 31, 35, 39 e 43 della direttiva n. 78/660.