Art. 15 
                          Principi generali 
 
  1.  Le  valutazioni  sono  effettuate  conformemente  ai   seguenti
principi: 
a) i criteri di valutazione  non  possono  essere  modificati  da  un
   esercizio all'altro; 
b) le valutazioni sono fatte secondo  prudenza  e  nella  prospettiva
   della continuazione dell'attivita'; in particolare: 
   1) si possono indicare esclusivamente gli  utili  realizzati  alla
   data  di  chiusura  dell'esercizio,  salvo   quanto   diversamente
   disposto dal presente decreto; 
   2) si tiene  conto  dei  rischi  e  delle  perdite  di  competenza
   dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 
   3) si tiene conto dei deprezzamenti sia che l'esercizio chiuda  in
   perdita sia che chiuda in utile; 
c) le attivita' e le passivita' in bilancio e "fuori  bilancio"  sono
   valutate separatamente; tuttavia, le attivita' e le passivita' tra
   loro collegate sono valutate in modo coerente. 
  2. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio di cui  al
comma 1, lettera a), purche' nella nota integrativa siano spiegati  i
motivi della deroga e la sua influenza sulla  rappresentazione  della
situazione  patrimoniale,  di  quella  finanziaria  e  del  risultato
economico. 
  3. E' consentito effettuare rettifiche di valore  e  accantonamenti
esclusivamente  in  applicazione  di  norme  tributarie.  Nella  nota
integrativa sono spiegati i motivi e indicati  gli  importi  di  tali
rettifiche e accantonamenti. 
    
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  Articoli 31, 35, 39 e 43 della direttiva n. 78/660.