Art. 17. 
                     Immobilizzazioni materiali 
 
  1. Il costo delle immobilizzazioni materiali la  cui  utilizzazione
e' limitata nel tempo viene  sistematicamente  ammortizzato  in  ogni
esercizio  in   relazione   alla   loro   residua   possibilita'   di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e  dei
coefficienti applicati sono motivate nella nota integrativa. 
  2.  Le  immobilizzazioni  materiali  che,  alla  data  di  chiusura
dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore al costo o
al valore determinato a norma del comma 1 sono iscritte a tale  minor
valore; questo non puo' essere mantenuto nei  successivi  bilanci  se
sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 
 
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Art. 35 della direttiva n. 78/660.