Art. 17. Immobilizzazioni materiali 1. Il costo delle immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione e' limitata nel tempo viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilita' di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati sono motivate nella nota integrativa. 2. Le immobilizzazioni materiali che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore al costo o al valore determinato a norma del comma 1 sono iscritte a tale minor valore; questo non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. ------------ Art. 35 della direttiva n. 78/660.