Art. 19. 
                      Partecipazioni rilevanti 
  1. In alternativa a quanto disposto dall'art. 18, le partecipazioni
in  imprese  controllate  e  quelle   sulle   quali   e'   esercitata
un'influenza notevole possono essere valutate, con riferimento a  una
o a piu' tra dette imprese, secondo  il  metodo  indicato  nei  commi
successivi. Il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall'art. 25; 
si ha influenza notevole quando l'impresa  partecipante  disponga  di
almeno un quinto dei  diritti  di  voto  esercitabili  nell'assemblea
ordinaria della partecipata. 
  2. Le partecipazioni di cui al comma 1 possono essere  valutate  in
base  al  valore  della  frazione,  corrispondente  alla   quota   di
partecipazione, di patrimonio netto  della  partecipata,  rettificato
annualmente secondo quanto disposto nel successivo comma 5. 
  3. Se al momento della prima  applicazione  del  metodo  il  valore
della partecipazione determinato ai sensi dell'art. 18  e'  superiore
alla corrispondente frazione del patrimonio netto della  partecipata,
la differenza, per la parte  attribuibile  a  beni  ammortizzabili  o
all'avviamento,  viene  ammortizzata  secondo  le  disposizioni   del
presente decreto. Se il valore della partecipazione e' inferiore alla
corrispondente  frazione  del  patrimonio   della   partecipata,   la
differenza  e'  contabilizzata,  per  la  parte  non  attribuibile  a
elementi dell'attivo o del passivo della partecipata, in una  riserva
non distribuibile  oppure,  quando  sia  dovuta  alla  previsione  di
un'evoluzione  sfavorevole  dei  futuri  risultati  economici   della
partecipata, nei fondi per rischi ed oneri. Nella nota integrativa e'
indicato l'importo della differenza. 
  4. La differenza di cui al comma 3 e' calcolata con riferimento  ai
valori esistenti al momento della prima applicazione del metodo. Tale
differenza puo' anche essere determinata secondo i  valori  esistenti
alla  data  di   acquisizione   della   partecipazione   oppure,   se
all'acquisizione si e' proceduto in piu' riprese, alla data in cui le
azioni o quote sono diventate una partecipazione ai sensi  del  comma
1. Per il calcolo della differenza gli  elementi  dell'attivo  e  del
passivo e le operazioni "fuori bilancio" della partecipata  che  sono
stati valutati secondo criteri non uniformi a  quelli  seguiti  dalla
partecipante possono essere valutati nuovamente. Se non si procede  a
nuove valutazioni, nella nota integrativa e' fatta menzione  di  tale
circostanza. 
  5. Al valore della partecipazione risultante  dall'ultimo  bilancio
approvato e' sommata o  detratta,  se  non  gia'  contabilizzata,  la
variazione in aumento o in diminuzione,  intervenuta  nell'esercizio,
del valore del patrimonio netto della partecipata corrispondente alla
quota  di  partecipazione  e  sono  detratti  i  dividendi  ad   essa
corrispondenti. Se la variazione e' in aumento e supera  i  dividendi
riscossi o esigibili, l'eccedenza viene iscritta in una  riserva  non
distribuibile senza interessare il conto economico. 
  6. Per l'applicazione del metodo sono effettuate le eliminazioni di
cui all'art. 34, comma 1, lettera c), se ne sono noti  o  accessibili
gli elementi. Si applicano anche le disposizioni dell'art. 34,  comma
2. 
  7. Se le imprese partecipate ai sensi del comma  1  sono  tenute  a
redigere  il  bilancio  consolidato,  le  disposizioni  del  presente
articolo riguardanti il patrimonio netto si applicano  al  patrimonio
netto consolidato. 
    
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Art. 59 della direttiva n. 78/660 cosi' come modificato  dall'art.
45 della direttiva n. 83/349.