Art. 20. 
          Attivita' che non costituiscono immobilizzazioni 
 
  1. I titoli che non costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie  e
che sono quotati in mercati organizzati sono valutati secondo uno dei
due seguenti criteri: 
    a) al minor valore tra il  costo  di  acquisto  e  il  valore  di
mercato; 
    b)  al  valore  di  mercato;  l'importo  delle  rivalutazioni  e'
indicato nella nota integrativa. 
  2. I titoli che non costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie  e
che non sono quotati in mercati organizzati sono valutati al costo di
acquisto. Tuttavia, essi sono oggetto di svalutazioni per  dare  loro
un  valore  inferiore  al  costo,   da   calcolarsi   tenendo   conto
dell'andamento del mercato e  delle  perdite  di  valore  determinate
secondo il criterio di valutazione dei successivi commi 4 e 5. 
  3.  Ai  valori  mobiliari,  quotati  e  non  quotati   in   mercati
organizzati, che rappresentano operazioni "fuori bilancio" diverse da
quelle su valute si applicano i criteri di valutazione  indicati  nei
commi 1 e  2,  se  tali  valori  non  costituiscono  immobilizzazioni
finanziarie. 
  4. I  crediti  sono  valutati  secondo  il  valore  presumibile  di
realizzazione da calcolare, tenendo  anche  conto  di  quotazioni  di
mercato ove esistenti, in base: 
    a) alla situazione di solvibilita' dei debitori; 
    b) alla situazione di difficolta'  nel  servizio  del  debito  da
parte dei Paesi di residenza dei debitori. 
  5. Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione  di  cui  al
comma precedente puo' inoltre tenersi conto  di  andamenti  economici
negativi riguardanti  categorie  omogenee  di  crediti.  Le  relative
svalutazioni possono essere determinate,  come  quelle  di  cui  alla
lettera b) del comma precedente, anche in modo forfettario;  il  loro
importo e' indicato nella nota integrativa. 
  6. E' ammessa la costituzione di  fondi  nel  passivo  dello  stato
patrimoniale, purche'  tali  fondi  siano  destinati  a  fronteggiare
rischi soltanto eventuali sui crediti. 
  7. I criteri di valutazione indicati nei commi 4 e 5  si  applicano
anche  alle  garanzie  rilasciate  e  agli  impegni  che   comportano
l'assunzione di rischi di credito. 
  8. Per la valutazione di attivita' diverse da quelle  indicate  nei
commi  precedenti  e  che  non  costituiscono   immobilizzazioni   si
applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  contenute  nel
presente articolo. 
  9. Le svalutazioni effettuate ai sensi del  presente  articolo  non
possono essere mantenute, se sono venuti meno i motivi che  le  hanno
originate. 
 
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Art. 39 della direttiva n.  78/660  e  art.  36  della  direttiva  n.
86/635.