Art. 20. Attivita' che non costituiscono immobilizzazioni 1. I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e che sono quotati in mercati organizzati sono valutati secondo uno dei due seguenti criteri: a) al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di mercato; b) al valore di mercato; l'importo delle rivalutazioni e' indicato nella nota integrativa. 2. I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e che non sono quotati in mercati organizzati sono valutati al costo di acquisto. Tuttavia, essi sono oggetto di svalutazioni per dare loro un valore inferiore al costo, da calcolarsi tenendo conto dell'andamento del mercato e delle perdite di valore determinate secondo il criterio di valutazione dei successivi commi 4 e 5. 3. Ai valori mobiliari, quotati e non quotati in mercati organizzati, che rappresentano operazioni "fuori bilancio" diverse da quelle su valute si applicano i criteri di valutazione indicati nei commi 1 e 2, se tali valori non costituiscono immobilizzazioni finanziarie. 4. I crediti sono valutati secondo il valore presumibile di realizzazione da calcolare, tenendo anche conto di quotazioni di mercato ove esistenti, in base: a) alla situazione di solvibilita' dei debitori; b) alla situazione di difficolta' nel servizio del debito da parte dei Paesi di residenza dei debitori. 5. Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione di cui al comma precedente puo' inoltre tenersi conto di andamenti economici negativi riguardanti categorie omogenee di crediti. Le relative svalutazioni possono essere determinate, come quelle di cui alla lettera b) del comma precedente, anche in modo forfettario; il loro importo e' indicato nella nota integrativa. 6. E' ammessa la costituzione di fondi nel passivo dello stato patrimoniale, purche' tali fondi siano destinati a fronteggiare rischi soltanto eventuali sui crediti. 7. I criteri di valutazione indicati nei commi 4 e 5 si applicano anche alle garanzie rilasciate e agli impegni che comportano l'assunzione di rischi di credito. 8. Per la valutazione di attivita' diverse da quelle indicate nei commi precedenti e che non costituiscono immobilizzazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente articolo. 9. Le svalutazioni effettuate ai sensi del presente articolo non possono essere mantenute, se sono venuti meno i motivi che le hanno originate. ----------- Art. 39 della direttiva n. 78/660 e art. 36 della direttiva n. 86/635.