Art. 23. 
                  Contenuto della nota integrativa 
  1. Oltre a quanto stabilito  da  altre  disposizioni  del  presente
decreto, la nota integrativa indica: 
    a) i criteri applicati nelle  valutazioni  di  bilancio  e  nelle
rettifiche di valore; 
    b) l'elenco delle imprese controllate ai sensi dell'art. 25 e  di
quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art.  19,  comma
1, possedute direttamente o per il tramite di societa'  fiduciaria  o
per interposta persona, indicando per ciascuna la  denominazione,  la
sede,  l'importo  del  patrimonio  netto,  l'utile   o   la   perdita
dell'ultimo  esercizio  chiuso,  la  quota   posseduta,   il   valore
attribuito in bilancio; 
    c) l'ammontare dei compensi spettanti agli  amministratori  e  ai
sindaci nonche' i crediti erogati e  le  garanzie  prestate  in  loro
favore, cumulativamente per ciascuna categoria; 
    d) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria; 
    e) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni
o quote dell'ente e il numero e il valore nominale delle nuove azioni
o quote sottoscritte durante l'esercizio; 
    f) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni
e i titoli o valori simili emessi  dall'ente,  specificando  il  loro
numero e i diritti che essi attribuiscono; 
    g) i crediti in sofferenza e quelli per interessi di mora. 
  2. E' consentito omettere  le  informazioni  di  cui  al  comma  1,
lettera b), quando esse possano  arrecare  grave  pregiudizio  a  una
delle imprese ivi indicate. Di tale omissione e' fatta menzione nella
nota integrativa. 
    
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Articoli 43 e  45,  paragrafo  1,  della  direttiva  n.  78/660  e
articoli 40 e 41 della direttiva n. 86/635.