Art. 23. Contenuto della nota integrativa 1. Oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto, la nota integrativa indica: a) i criteri applicati nelle valutazioni di bilancio e nelle rettifiche di valore; b) l'elenco delle imprese controllate ai sensi dell'art. 25 e di quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, possedute direttamente o per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio; c) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci nonche' i crediti erogati e le garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria; d) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria; e) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni o quote dell'ente e il numero e il valore nominale delle nuove azioni o quote sottoscritte durante l'esercizio; f) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dall'ente, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono; g) i crediti in sofferenza e quelli per interessi di mora. 2. E' consentito omettere le informazioni di cui al comma 1, lettera b), quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione e' fatta menzione nella nota integrativa. ------------- Articoli 43 e 45, paragrafo 1, della direttiva n. 78/660 e articoli 40 e 41 della direttiva n. 86/635.