Art. 29. Casi di esclusione dal consolidamento 1. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando: a) la loro inclusione sarebbe irrilevante per i fini indicati nell'art. 2, comma 3, sempre che il complesso delle esclusioni non contrasti con tali fini; b) l'esercizio effettivo dei diritti dell'impresa capogruppo e' soggetto a gravi e durature restrizioni; c) non e' possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le necessarie informazioni; d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione. Quando la temporaneita' del possesso di tali azioni o quote dipenda da un'operazione di assistenza finanziaria finalizzata al risanamento o al salvataggio di un ente creditizio controllato, l'ultimo bilancio approvato di tale ente e' accluso al bilancio consolidato o, in mancanza, al bilancio d'esercizio dell'impresa capogruppo. 2. Se una o piu' imprese controllate sono escluse dal consolidamento in base al presente articolo, l'impresa capogruppo indica nella nota integrativa il motivo dell'esclusione. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), essa illustra anche la natura e i termini dell'operazione di assistenza finanziaria. ------------ Articoli 13 e 34, paragrafo 2, lettera b), della direttiva n. 83/349 e art. 43, paragrafo 2, lettera d), della direttiva n. 86/635.