Art. 29. 
                Casi di esclusione dal consolidamento 
 
  1. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate
quando: 
    a) la loro inclusione sarebbe irrilevante  per  i  fini  indicati
nell'art. 2, comma 3, sempre che il complesso  delle  esclusioni  non
contrasti con tali fini; 
    b) l'esercizio effettivo dei diritti dell'impresa  capogruppo  e'
soggetto a gravi e durature restrizioni; 
    c) non  e'  possibile  ottenere  tempestivamente  o  senza  spese
sproporzionate le necessarie informazioni; 
    d) le loro azioni o  quote  sono  possedute  esclusivamente  allo
scopo della  successiva  alienazione.  Quando  la  temporaneita'  del
possesso  di  tali  azioni  o  quote  dipenda  da  un'operazione   di
assistenza finanziaria finalizzata al risanamento o al salvataggio di
un ente creditizio controllato, l'ultimo bilancio approvato  di  tale
ente e' accluso al bilancio consolidato o, in mancanza,  al  bilancio
d'esercizio dell'impresa capogruppo. 
  2.  Se  una  o  piu'   imprese   controllate   sono   escluse   dal
consolidamento in base al  presente  articolo,  l'impresa  capogruppo
indica nella nota integrativa il motivo dell'esclusione. Nel caso  di
cui al comma 1, lettera d), essa illustra anche la natura e i termini
dell'operazione di assistenza finanziaria. 
 
------------ 
Articoli 13 e 34, paragrafo 2, lettera b), della direttiva n.  83/349
e art. 43, paragrafo 2, lettera d), della direttiva n. 86/635.