Art. 3. Relazioni sulla gestione 1. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono corredati di una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Le relazioni sono redatte secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'art. 5. 2. Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in ogni caso: a) le attivita' di ricerca e di sviluppo; b) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie sia delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi; c) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera b) riferite sia alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento sia alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alien- ate da altre imprese incluse nel consolidamento; d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; e) l'evoluzione prevedibile della gestione; f) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo di cui all'art. 4, comma 2, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonche' i rapporti verso le imprese sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1. 3. Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 2 si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona. ----------- Art. 46 della direttiva n. 78/660 e art. 36 della direttiva n. 83/349.