Art. 3. 
                      Relazioni sulla gestione 
  1.  Il  bilancio  dell'impresa  e  il  bilancio  consolidato   sono
corredati di una relazione degli amministratori sull'andamento  della
gestione e sulla situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese
incluse nel consolidamento. Le relazioni sono redatte secondo  quanto
stabilito dagli atti di cui all'art. 5. 
  2. Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in ogni caso: 
    a) le attivita' di ricerca e di sviluppo; 
    b) se si tratta della  relazione  al  bilancio  dell'impresa,  il
numero e il valore nominale sia delle  azioni  o  quote  proprie  sia
delle  azioni  o  quote   dell'impresa   controllante   detenute   in
portafoglio, di quelle acquistate e  di  quelle  alienate  nel  corso
dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale  sottoscritto,  i
motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi; 
    c) se si tratta  della  relazione  al  bilancio  consolidato,  le
medesime informazioni di cui alla lettera b) riferite sia alle azioni
o quote proprie delle imprese incluse  nel  consolidamento  sia  alle
azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o  alien-
ate da altre imprese incluse nel consolidamento; 
    d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 
    e) l'evoluzione prevedibile della gestione; 
    f) se si tratta  della  relazione  al  bilancio  dell'impresa,  i
rapporti verso le imprese del gruppo di  cui  all'art.  4,  comma  2,
distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e  imprese
sottoposte al controllo di queste ultime, nonche' i rapporti verso le
imprese sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19,  comma
1. 
  3. Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 2  si  applicano
anche alle azioni o quote detenute,  acquistate  o  alienate  per  il
tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona. 
    
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Art. 46 della direttiva n. 78/660 e art.  36  della  direttiva  n.
83/349.