Art. 32. 
                 Consolidamento delle partecipazioni 
 
  1.  Le  partecipazioni  nelle  imprese  controllate   incluse   nel
consolidamento sono compensate con  la  corrispondente  frazione  del
patrimonio netto di tali imprese. Le azioni o le  quote  dell'impresa
capogruppo possedute dalla stessa impresa o dalle imprese controllate
incluse nel consolidamento non formano  oggetto  di  compensazione  e
sono trattate come azioni o quote proprie. 
  2. La compensazione di cui al comma 1 e'  attuata  sulla  base  dei
valori riferiti alla data in cui l'impresa controllata e' inclusa per
la prima volta nel consolidamento o alla data di  acquisizione  della
partecipazione in tale impresa  oppure,  se  all'acquisizione  si  e'
proceduto in piu' riprese, alla data in  cui  l'impresa  e'  divenuta
controllata. 
  3. Se la compensazione di cui al comma 1 determina una  differenza,
questa e' imputata nel  bilancio  consolidato,  ove  possibile,  agli
elementi dell'attivo e del passivo dell'impresa controllata. 
  4. La differenza che residua dopo l'applicazione del  comma  3,  se
negativa, e' iscritta nello stato  patrimoniale  consolidato  in  una
voce specifica. Tuttavia, tale differenza,  quando  sia  dovuta  alla
previsione  di  un'evoluzione  sfavorevole   dei   futuri   risultati
economici dell'impresa controllata, e' registrata  in  una  sottovoce
dei fondi per rischi ed oneri denominata "fondo di consolidamento per
rischi e oneri futuri",  che  viene  trasferito  al  conto  economico
consolidato al momento e nella  misura  in  cui  tale  previsione  si
realizzi. Se la differenza e' positiva,  viene  contabilizzata  nello
stato patrimoniale  consolidato  in  una  voce  specifica  oppure  e'
portata in detrazione delle differenze negative e fino a  concorrenza
di queste. L'importo iscritto  nell'attivo  e'  ammortizzato  secondo
quanto previsto dall'art. 16, comma 2. 
  5. Le voci indicate nel comma 4, i criteri utilizzati per  la  loro
determinazione e le variazioni  significative  rispetto  al  bilancio
consolidato dell'esercizio precedente sono  adeguatamente  illustrati
nella  nota  integrativa.  Se  vi  sia  stata  compensazione  fra  le
differenze positive e quelle  negative,  l'importo  delle  differenze
prima della compensazione e' indicato nella nota integrativa. 
  6. Le differenze derivanti dalla conversione, al  tasso  di  cambio
corrente alla data  di  riferimento  del  bilancio  consolidato,  del
patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento
sono ricomprese nelle riserve consolidate. Gli atti di cui all'art. 5
possono consentire che i proventi e gli oneri delle imprese  suddette
siano convertiti a tassi di cambio medi. 
 
------------- 
Articoli 19, 30 e 31 della direttiva n. 83/349 e art.  39,  paragrafo
6, della direttiva n. 86/635.