Art. 33. 
                       Azioni o quote di terzi 
 
  1. L'ammontare del patrimonio  netto  consolidato  attribuibile  ad
azioni  o  quote  di  terzi  e'  iscritto  nello  stato  patrimoniale
consolidato in una  voce  denominata  "patrimonio  di  pertinenza  di
terzi". 
  2. L'ammontare del risultato economico consolidato attribuibile  ad
azioni o quote di terzi e' iscritto nel conto  economico  consolidato
in una voce denominata "utile (perdita) di esercizio di pertinenza di
terzi". 
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Articoli 21 e 23 della direttiva n. 83/349.