Art. 33. Azioni o quote di terzi 1. L'ammontare del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi e' iscritto nello stato patrimoniale consolidato in una voce denominata "patrimonio di pertinenza di terzi". 2. L'ammontare del risultato economico consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi e' iscritto nel conto economico consolidato in una voce denominata "utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi". ------------- Articoli 21 e 23 della direttiva n. 83/349.