Art. 34. Rapporti reciproci 1. Sono eliminati dal bilancio consolidato: a) i rapporti attivi e passivi e le operazioni "fuori bilancio" fra le imprese incluse nel consolidamento; b) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento; c) i profitti e le perdite risultanti da operazioni di negoziazione effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento e riguardanti, nel caso di beni diversi dai titoli, dalle valute e da altri strumenti finanziari, valori compresi nel patrimonio. 2. Le eliminazioni indicate nel comma 1 possono essere omesse se di importo irrilevante. Inoltre, le eliminazioni indicate alla lettera c) possono essere omesse, facendone menzione nella nota integrativa, quando l'operazione sia stata conclusa alle normali condizioni di mercato e l'elisione possa comportare costi sproporzionati. ------------ Art. 26 della direttiva n. 83/349.