Art. 34. 
                         Rapporti reciproci 
 
  1. Sono eliminati dal bilancio consolidato: 
    a) i rapporti attivi e passivi e le operazioni  "fuori  bilancio"
fra le imprese incluse nel consolidamento; 
    b) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni  effettuate  fra
le imprese incluse nel consolidamento; 
    c)  i  profitti  e  le  perdite  risultanti  da   operazioni   di
negoziazione effettuate fra le imprese incluse nel  consolidamento  e
riguardanti, nel caso di beni diversi dai titoli, dalle valute  e  da
altri strumenti finanziari, valori compresi nel patrimonio. 
  2. Le eliminazioni indicate nel comma 1 possono essere omesse se di
importo irrilevante. Inoltre, le eliminazioni indicate  alla  lettera
c) possono essere omesse, facendone menzione nella nota  integrativa,
quando l'operazione sia stata conclusa  alle  normali  condizioni  di
mercato e l'elisione possa comportare costi sproporzionati. 
 
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Art. 26 della direttiva n. 83/349.