Art. 35. 
                    Consolidamento proporzionale 
 
  1.  Oltre  a  quanto  previsto  dall'art.  28,  sono  incluse   nel
consolidamento anche le imprese sulle quali  l'impresa  capogruppo  o
imprese da questa controllate hanno il controllo  congiuntamente  con
altre imprese e in base ad accordi con esse, purche': 
    a) la partecipazione posseduta dall'impresa  capogruppo  e  dalle
imprese da questa controllate non  sia  inferiore  a  un  quinto  dei
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
    b) l'impresa controllata congiuntamente appartenga  a  una  delle
categorie indicate nell'art. 28. 
  2. Gli elementi dell'attivo e del passivo e  le  operazioni  "fuori
bilancio" nonche' i proventi e gli oneri  dell'impresa  sottoposta  a
controllo congiunto sono ripresi nel bilancio consolidato secondo  il
criterio della proporzione con la partecipazione in essa posseduta. 
 
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Art. 32, paragrafi 1 e 2, della direttiva n. 83/349.