Art. 35. Consolidamento proporzionale 1. Oltre a quanto previsto dall'art. 28, sono incluse nel consolidamento anche le imprese sulle quali l'impresa capogruppo o imprese da questa controllate hanno il controllo congiuntamente con altre imprese e in base ad accordi con esse, purche': a) la partecipazione posseduta dall'impresa capogruppo e dalle imprese da questa controllate non sia inferiore a un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria; b) l'impresa controllata congiuntamente appartenga a una delle categorie indicate nell'art. 28. 2. Gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni "fuori bilancio" nonche' i proventi e gli oneri dell'impresa sottoposta a controllo congiunto sono ripresi nel bilancio consolidato secondo il criterio della proporzione con la partecipazione in essa posseduta. ------------- Art. 32, paragrafi 1 e 2, della direttiva n. 83/349.