Art. 36. 
                   Partecipazioni non consolidate 
 
  1. Sono imprese associate quelle sulle quali l'impresa capogruppo o
imprese da questa controllate esercitano un'influenza notevole. Si ha
influenza notevole quando l'impresa capogruppo e le imprese da questa
controllate dispongano di  almeno  un  quinto  dei  diritti  di  voto
esercitabili nell'assemblea ordinaria della partecipata. 
  2. Alle partecipazioni in imprese associate e' attribuito un valore
determinato  a   norma   dell'art.   19.   Tuttavia,   la   frazione,
corrispondente alla quota di partecipazione,  dell'utile  d'esercizio
della partecipata e' iscritta in apposita voce  del  conto  economico
consolidato. 
  3.  Le  disposizioni  del  comma  2   si   applicano   anche   alle
partecipazioni in imprese  controllate  diverse  da  quelle  indicate
nell'art. 28 e alle partecipazioni in imprese sottoposte a  controllo
congiunto diverse da quelle indicate nell'art. 35, comma 1. 
  4. Quando l'entita' della partecipazione e' irrilevante per i  fini
indicati nell'art. 2, comma 3, i commi 2 e 3  del  presente  articolo
possono non essere applicati. Di cio' l'impresa capogruppo indica  il
motivo nella nota integrativa. 
 
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Articoli 14, paragrafo 1, 32, paragrafo 3, e 33  della  direttiva  n.
83/349.