Art. 36. Partecipazioni non consolidate 1. Sono imprese associate quelle sulle quali l'impresa capogruppo o imprese da questa controllate esercitano un'influenza notevole. Si ha influenza notevole quando l'impresa capogruppo e le imprese da questa controllate dispongano di almeno un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della partecipata. 2. Alle partecipazioni in imprese associate e' attribuito un valore determinato a norma dell'art. 19. Tuttavia, la frazione, corrispondente alla quota di partecipazione, dell'utile d'esercizio della partecipata e' iscritta in apposita voce del conto economico consolidato. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche alle partecipazioni in imprese controllate diverse da quelle indicate nell'art. 28 e alle partecipazioni in imprese sottoposte a controllo congiunto diverse da quelle indicate nell'art. 35, comma 1. 4. Quando l'entita' della partecipazione e' irrilevante per i fini indicati nell'art. 2, comma 3, i commi 2 e 3 del presente articolo possono non essere applicati. Di cio' l'impresa capogruppo indica il motivo nella nota integrativa. ------------- Articoli 14, paragrafo 1, 32, paragrafo 3, e 33 della direttiva n. 83/349.