Art. 37. Data di riferimento del bilancio consolidato 1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella del bilancio d'esercizio dell'impresa capogruppo. Tuttavia, la data di riferimento puo' anche essere quella dei bilanci della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle piu' importanti di esse. L'uso di questa facolta' e' indicato e debitamente motivato nella nota integrativa. 2. Se la data di riferimento del bilancio di un'impresa inclusa nel consolidamento e' diversa da quella del bilancio consolidato, questa impresa e' consolidata in base a un bilancio annuale intermedio riferito alla medesima data del bilancio consolidato e redatto secondo le disposizioni del capo II. ------------ Art. 27 della direttiva n. 83/349.