Art. 37. 
            Data di riferimento del bilancio consolidato 
 
  1. La data di riferimento del  bilancio  consolidato  coincide  con
quella del bilancio d'esercizio dell'impresa capogruppo. Tuttavia, la
data di riferimento  puo'  anche  essere  quella  dei  bilanci  della
maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o  delle  piu'
importanti  di  esse.  L'uso  di  questa  facolta'  e'   indicato   e
debitamente motivato nella nota integrativa. 
  2. Se la data di riferimento del bilancio di un'impresa inclusa nel
consolidamento e' diversa da quella del bilancio consolidato,  questa
impresa e' consolidata in  base  a  un  bilancio  annuale  intermedio
riferito alla  medesima  data  del  bilancio  consolidato  e  redatto
secondo le disposizioni del capo II. 
 
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Art. 27 della direttiva n. 83/349.