Art. 39 Rettifiche fiscali 1. L'eventuale eccedenza dell'onere fiscale calcolabile in base al bilancio consolidato rispetto all'onere gia' pagato o da pagare e' ricompresa nel medesimo bilancio, se e' probabile che tale eccedenza si traduca in un onere effettivo per una delle imprese incluse nel consolidamento. 2. Gli elementi dell'attivo che nel bilancio d'esercizio delle imprese incluse nel consolidamento hanno formato oggetto di rettifiche di valore esclusivamente in applicazione di norme tributarie possono essere iscritti nel bilancio consolidato secondo il medesimo importo. In tal caso il valore di questi elementi prima delle rettifiche e' indicato nella nota integrativa. Nella nota integrativa sono anche indicati gli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. --------------- Art. 29, paragrafi 4 e 5, della direttiva n. 83/349.