Art. 39 
                         Rettifiche fiscali 
 
  1. L'eventuale eccedenza dell'onere fiscale calcolabile in base  al
bilancio consolidato rispetto all'onere gia' pagato o  da  pagare  e'
ricompresa nel medesimo bilancio, se e' probabile che tale  eccedenza
si traduca in un onere effettivo per una delle  imprese  incluse  nel
consolidamento. 
  2. Gli elementi dell'attivo  che  nel  bilancio  d'esercizio  delle
imprese  incluse  nel  consolidamento  hanno   formato   oggetto   di
rettifiche  di  valore  esclusivamente  in  applicazione   di   norme
tributarie possono essere iscritti nel bilancio  consolidato  secondo
il medesimo importo. In tal caso il valore di questi  elementi  prima
delle rettifiche e'  indicato  nella  nota  integrativa.  Nella  nota
integrativa  sono  anche  indicati  gli   accantonamenti   effettuati
esclusivamente in applicazione di norme tributarie. 
    
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  Art. 29, paragrafi 4 e 5, della direttiva n. 83/349.