Art. 40. 
                  Contenuto della nota integrativa 
  1. Si applicano gli articoli 22 e 23, lettere a), b), c), d) 
e g). 
  2. Oltre a quanto stabilito  da  altre  disposizioni  del  presente
decreto, la nota integrativa indica: 
    a) l'elenco delle  imprese  incluse  nel  consolidamento  con  il
metodo integrale ai sensi dell'art. 31; 
    b) l'elenco delle  imprese  incluse  nel  consolidamento  con  il
metodo proporzionale ai sensi dell'art. 35; 
    c) l'elenco delle  partecipazioni  alle  quali  e'  applicato  il
metodo di cui all'art. 36; 
    d)  l'elenco  delle  altre  imprese  controllate,   associate   o
sottoposte al controllo congiunto. 
  3. Gli elenchi previsti nel comma 2 indicano per ciascuna impresa: 
    a) la denominazione e la sede; 
    b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di  societa'
fiduciaria o per interposta persona,  dall'impresa  capogruppo  e  da
ciascuna delle imprese controllate; 
    c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti
nell'assemblea ordinaria; 
    d) la ragione della inclusione nell'elenco, se gia'  non  risulti
dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c). 
  4.  Qualora  si  sia  verificata  una  variazione  notevole   nella
composizione delle imprese incluse nel consolidamento,  sono  fornite
le informazioni che rendono significativo il confronto fra  lo  stato
patrimoniale  e  il   conto   economico   dell'esercizio   e   quelli
dell'esercizio precedente. Le suddette  informazioni  possono  essere
fornite anche mediante adattamento dello  stato  patrimoniale  e  del
conto economico dell'esercizio precedente. 
  5. E' consentito omettere le informazioni di cui ai commi  2  e  3,
quando esse possano arrecare grave pregiudizio a  una  delle  imprese
ivi  indicate.  Di  tale  omissione  e'  fatta  menzione  nella  nota
integrativa. 
    
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Articoli 28, 34 e 35, paragrafo 1, lettera b), della direttiva  n.
83/349 e art. 43, paragrafo 2, lettera h), della direttiva n. 86/635.