Art. 40. Contenuto della nota integrativa 1. Si applicano gli articoli 22 e 23, lettere a), b), c), d) e g). 2. Oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto, la nota integrativa indica: a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell'art. 31; b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale ai sensi dell'art. 35; c) l'elenco delle partecipazioni alle quali e' applicato il metodo di cui all'art. 36; d) l'elenco delle altre imprese controllate, associate o sottoposte al controllo congiunto. 3. Gli elenchi previsti nel comma 2 indicano per ciascuna impresa: a) la denominazione e la sede; b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese controllate; c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria; d) la ragione della inclusione nell'elenco, se gia' non risulti dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c). 4. Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento, sono fornite le informazioni che rendono significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente. 5. E' consentito omettere le informazioni di cui ai commi 2 e 3, quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione e' fatta menzione nella nota integrativa. ------------- Articoli 28, 34 e 35, paragrafo 1, lettera b), della direttiva n. 83/349 e art. 43, paragrafo 2, lettera h), della direttiva n. 86/635.