Art. 41. P u b b l i c i t a' 1. Le succursali di enti creditizi e finanziari costituiti in altri Paesi membri della Comunita' Europea pubblicano copia del bilancio d'esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalita' previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede. I suddetti bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo. 2. Le succursali di enti creditizi e finanziari costituiti in Paesi extracomunitari, salva la estensione della disposizione del comma 1 quando il bilancio della propria casa madre sia redatto conformemente alla direttiva dell'8 dicembre 1986, n. 635, del Consiglio delle Comunita' Europee o in modo equivalente e sussistano condizioni di reciprocita', sono tenute a pubblicare un bilancio separato oppure il bilancio della casa madre e informazioni supplementari se cio' sia previsto dagli atti di cui all'art. 5. I suddetti bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo. Gli atti di cui all'art. 5 determinano le forme tecniche del bilancio separato e le informazioni supplementari nonche' i criteri per la verifica dell'equivalenza dei bilanci. 3. I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari di cui ai commi precedenti sono pubblicati da almeno una delle succursali insediate in Italia; le altre succursali danno comunicazione del registro delle imprese presso il quale viene effettuato il deposito dei suddetti documenti. Si applicano, anche in deroga all'art. 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le disposizioni del codice civile e quelle contenute in altre norme di legge riguardanti la pubblicita' del bilancio e delle relazioni. 4. I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari di cui ai commi precedenti sono tradotti in lingua italiana. La conformita' della traduzione alla versione in lingua originale e' certificata, con apposita dichiarazione scritta da pubblicare insieme al bilancio, dal soggetto che rappresenta la succursale. ---------- Articoli 2, 3 e 4 della direttiva n. 89/117.