Art. 41. 
                        P u b b l i c i t a' 
 
  1. Le succursali di enti creditizi e finanziari costituiti in altri
Paesi membri della Comunita' Europea pubblicano  copia  del  bilancio
d'esercizio e, ove redatto, del bilancio  consolidato  della  propria
casa madre, entrambi compilati e  controllati  secondo  le  modalita'
previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede. I
suddetti bilanci sono corredati delle  relazioni  di  gestione  e  di
controllo. 
  2. Le succursali di enti creditizi e finanziari costituiti in Paesi
extracomunitari, salva la estensione della disposizione del  comma  1
quando il bilancio della propria casa madre sia redatto conformemente
alla direttiva dell'8 dicembre 1986,  n.  635,  del  Consiglio  delle
Comunita' Europee o in modo equivalente e  sussistano  condizioni  di
reciprocita', sono tenute a pubblicare un bilancio separato oppure il
bilancio della casa madre e informazioni supplementari  se  cio'  sia
previsto dagli atti di  cui  all'art.  5.  I  suddetti  bilanci  sono
corredati delle relazioni di gestione e di controllo. Gli atti di cui
all'art. 5 determinano le forme tecniche del bilancio separato  e  le
informazioni  supplementari  nonche'  i  criteri  per   la   verifica
dell'equivalenza dei bilanci. 
  3. I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari  di  cui
ai commi precedenti sono pubblicati da almeno  una  delle  succursali
insediate in Italia; le  altre  succursali  danno  comunicazione  del
registro delle imprese presso il quale viene effettuato  il  deposito
dei suddetti documenti. Si applicano, anche in deroga all'art. 44 del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le disposizioni del codice
civile e quelle contenute in altre  norme  di  legge  riguardanti  la
pubblicita' del bilancio e delle relazioni. 
  4. I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari  di  cui
ai commi precedenti sono tradotti in lingua italiana. La  conformita'
della traduzione alla versione in lingua  originale  e'  certificata,
con apposita dichiarazione scritta da pubblicare insieme al bilancio,
dal soggetto che rappresenta la succursale. 
 
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   Articoli 2, 3 e 4 della direttiva n. 89/117.