Art. 42. Trattamento dei fondi preesistenti 1. I fondi in precedenza iscritti a fronte di elementi dell'attivo sono portati in diretta riduzione del valore degli elementi stessi per la parte corrispondente alla perdita di valore calcolata secondo i criteri di valutazione stabiliti dal presente decreto. 2. L'attribuzione ai fondi di cui all'art. 20, comma 6, oppure al fondo per rischi bancari generali di cui all'art. 11, comma 2, della parte dei fondi rischi su crediti eccedente le svalutazioni di cui al comma 1 del presente articolo non modifica il regime fiscale proprio dei fondi di provenienza.