Art. 42. 
                 Trattamento dei fondi preesistenti 
 
  1. I fondi in precedenza iscritti a fronte di elementi  dell'attivo
sono portati in diretta riduzione del valore  degli  elementi  stessi
per la parte corrispondente alla perdita di valore calcolata  secondo
i criteri di valutazione stabiliti dal presente decreto. 
  2. L'attribuzione ai fondi di cui all'art. 20, comma 6,  oppure  al
fondo per rischi bancari generali di cui all'art. 11, comma 2,  della
parte dei fondi rischi su crediti eccedente le svalutazioni di cui al
comma 1 del presente articolo non modifica il regime fiscale  proprio
dei fondi di provenienza.